Art. 36.
                       Attivita' professionali
  1.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  A,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla  vigente  normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
in  particolare  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di metodologie
innovative o sperimentali, quali:
    a)  analisi  chimiche  con  qualunque  metodo e a qualunque scopo
destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con
metodi   innovativi  e  loro  validazione.  Relative  certificazioni,
pareri, giudizi o classificazioni;
    b)  direzione  di  laboratori  chimici  la cui attivita' consista
anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
    c) studio e messa a punto di processi chimici;
    d)  progettazione  e  realizzazione  di  laboratori  chimici e di
impianti  chimici  industriali,  compresi gli impianti pilota, per la
lavorazione  di  prodotti  alimentari, di depurazione, di smaltimento
rifiuti,  antinquinamento;  compilazione  dei  progetti,  preventivi,
direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
    e)  verifiche  di  pericolosita'  o non pericolosita' di sostanze
chimiche   infiammabili,   nocive,   corrosive,  irritanti,  tossiche
contenute  o  presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a
trasporto,   magazzini  di  deposito,  reparti  di  produzione  e  in
qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
  2.  Formano  oggetto  dell'attivita'  professionale  degli iscritti
nella  sezione  B,  ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma  2,  restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla   vigente  normativa,  le  attivita'  che  implicano  l'uso  di
metodologie standardizzate, quali:
    a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla
determinazione  della  composizione  qualitativa o quantitativa della
materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo
procedure   standardizzate   da   indicare  nel  certificato  (metodi
ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
    b)  direzione  di  laboratori  chimici  la cui attivita' consiste
nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
    c)  consulenze  e pareri in materia di chimica pura ed applicata;
interventi  sulla  produzione  di  attivita'  industriali  chimiche e
merceologiche;
    d)  inventari  e consegne di impianti industriali per gli aspetti
chimici,  impianti  pilota,  laboratori  chimici,  prodotti lavorati,
prodotti semilavorati e merci in genere;
    e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi
di   qualita'   aziendali   per   gli   aspetti  chimici  nonche'  il
conseguimento  di  certificazioni  o  dichiarazioni  di  conformita';
giudizi sulla qualita' di merci o prodotti e interventi allo scopo di
migliorare la qualita' o eliminarne i difetti;
    f)  assunzione  della  responsabilita'  tecnica  di  impianti  di
produzione,  di  depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas
tossici,   ecc;   trattamenti   di  demetallizzazione  dei  vini  con
ferrocianuro  di  potassio  secondo  quanto  previsto dal decreto del
Ministro  per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della
sanita', del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
236 del 1967;
    g)  consulenze  e  pareri  in  materia  di  prevenzione  incendi;
conseguimento  delle  certificazioni  ed  autorizzazioni  di cui alla
legge  7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
    h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
    i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro,
relativamente  agi  aspetti  chimici;  assunzione  di responsabilita'
quale  responsabile  della sicurezza ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
    l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
    m)  accertamenti  e  verifiche su navi relativamente agli aspetti
chimici; rilascio di certificato di non pericolosita' per le navi;
    n)  indagini  e  analisi chimiche relative alla conservazione dei
beni culturali e ambientali.
 
          Nota all'art. 36:
              -  La  legge  7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul
          nullaosta   provvisorio   per   le  attivita'  soggette  ai
          controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2
          e  3  della  legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
          dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
              -   Il   decreto   ministeriale  25 marzo  1985,  reca:
          "Procedure  e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione
          dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno
          di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".
              -  La  legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme per la
          sicurezza degli impianti".
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          prevede:    "Attuazione    delle    direttive   89/391/CEE,
          89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
          90/394/CEE,  90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro".