Art. 28 (L) 
            Vigilanza su opere di amministrazioni statali 
               (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; 
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Per  le  opere  eseguite  da  amministrazioni  statali,  qualora
ricorrano le ipotesi di  cui  all'articolo  27,  il  dirigente  o  il
responsabile del competente ufficio comunale  informa  immediatamente
la regione e il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  al
quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale,  la
adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.