Art. 29 (L) 
Responsabilita'  del  titolare  del  permesso   di   costruire,   del
committente, del costruttore e  del  direttore  dei  lavori,  nonche'
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia  di  inizio
                              attivita' 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985,
 n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 
1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; 
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Il titolare del permesso  di  costruire,  il  committente  e  il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle  norme
contenute nel presente  capo,  della  conformita'  delle  opere  alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano  nonche',  unitamente
al direttore dei lavori, a  quelle  del  permesso  e  alle  modalita'
esecutive stabilite dal medesimo.  Essi  sono,  altresi',  tenuti  al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e  solidalmente  alle  spese  per
l'esecuzione  in  danno,  in  caso   di   demolizione   delle   opere
abusivamente  realizzate,  salvo  che  dimostrino   di   non   essere
responsabili dell'abuso. 
  2. Il direttore  dei  lavori  non  e'  responsabile  qualora  abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle  prescrizioni  del
permesso  di  costruire,  con  esclusione  delle  varianti  in  corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente  ufficio
comunale contemporanea  e  motivata  comunicazione  della  violazione
stessa. Nei casi di totale difformita'  o  di  variazione  essenziale
rispetto al permesso di  costruire,  il  direttore  dei  lavori  deve
inoltre rinunziare all'incarico  contestualmente  alla  comunicazione
resa  al  dirigente.  In  caso  contrario  il  dirigente  segnala  al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione  in
cui  e'  incorso  il  direttore  dei  lavori,  che  e'  passibile  di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 
  3. Per le opere realizzate  dietro  presentazione  di  denuncia  di
inizio attivita',  il  progettista  assume  la  qualita'  di  persona
esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi degli  articoli
359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni  non  veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne
da'   comunicazione   al   competente   ordine   professionale    per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.