Articolo 38
                 (Disposizioni transitorie e finali)

   1.   In  applicazione  dell'articolo  14,  comma  1,  del  decreto
legislativo  4  agosto  1999,  n.  351, fino alla data entro la quale
devono  essere  raggiunti i valori limite di cui agli allegati I, II,
III,  IV, e VI, restano in vigore i valori limite di cui all'allegato
I, tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
marzo   1983,  come  modificata  dall'articolo  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
   2. Per valutare i livelli di biossido di zolfo, biossido di azoto,
piombo e monossido di carbonio in riferimento ai valori limite di cui
al comma 1 possono essere utilizzati i punti di campionamento in siti
fissi  e  gli  altri  metodi  di valutazione della qualita' dell'aria
ambiente  previsti  dal  presente decreto. Per valutare il livello di
particelle  sospese in riferimento al valore limite di cui al comma 1
si  possono  utilizzare  i  dati relativi al PM10 moltiplicati per un
fattore pari a 1,2.
   3.  Nelle more dell'attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, continuano ad applicarsi i piani e
i  provvedimenti  emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni,
ai  sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24  maggio  1988,  n.  203 e dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 20 maggio 1991, relativo ai criteri per la raccolta dei
dati inerenti la qualita' dell'aria.
   4.  Nelle  more  dell'attuazione  degli  articoli 8, comma 5, e 9,
comma  2,  del  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 351, ai fini
dell'elaborazione  dei piani e programmi, per il raggiungimento e per
il  mantenimento  dei valori limite, si applicano i criteri di cui al
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio 1991, concernente i
criteri  per  l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e
la tutela della qualita' dell'aria.
   5.  In caso di mancato adempimento, da parte delle regioni e degli
enti   locali,  agli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto,  si
applicano  i  poteri  sostitutivi  disciplinati  dall'articolo  5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 
             Nota all'art. 38:
             -  L'art.  14  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351 e' il seguente:
             "Art.  14  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Fino  al
          termine  stabilito  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, lettera
          c),  restano  in vigore i valori limite fissati nel decreto
          del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
             2.  Fino  alla  data di entrata in vigore dei pertinenti
          decreti  di  cui  all'art.  4, comma 1, restano in vigore i
          valori  guida,  i  livelli  di attenzione e di allarme, gli
          obiettivi  di  qualita',  i livelli per la protezione della
          salute   e   della  vegetazione,  nonche'  le  disposizioni
          sull'informazione della popolazione stabiliti:
               a) dal   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  28 marzo  1983  concernente  i  limiti massimi di
          accettabilita'   delle   concentrazioni  e  di  esposizione
          relativi  ad  inquinanti  dell'aria  nell'ambiente esterno,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
               b) dal   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          24 maggio  1988,  n.  203,  concernente norme in materia di
          qualita'   dell'aria   relativamente   a  specifici  agenti
          inquinanti,  e  di  inquinamento  prodotto  dagli  impianti
          industriali, e suoi decreti attuativi;
               c) dal  decreto  del  Ministro dell'ambiente 15 aprile
          1994  recante  "Norme  tecniche  in materia di livelli e di
          stati  di  attenzione  e  di  allarme  per  gli  inquinanti
          atmosferici  nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e
          4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  e  dell'art.  9  del  decreto del Ministro
          dell'ambiente  20  maggio  1991", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
               d) dal  decreto  del  Ministro dell'ambiente 16 maggio
          1996  sull'attivazione  di  un  sistema  di sorveglianza di
          inquinamento  da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 163 del 13 luglio 1996;
               e) dal  decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre
          1994  recante  "l'aggiornamento  delle  norme  tecniche  in
          materia  di  limiti  di  concentrazione  e  di  livelli  di
          attenzione  e  di  allarme  per  gli inquinanti atmosferici
          nelle  aree  urbane  e disposizioni per la misura di alcuni
          inquinanti  di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994 ,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.
             3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          presente  decreto  e per il periodo transitorio individuato
          dal  comma  1,  le  regioni,  entro  sei mesi dalla fine di
          ciascun  anno,  trasmettono al Ministero dell'ambiente e al
          Ministero  della  sanita',  per  il  tramite  dell'ANPA, le
          informazioni   indicate   in   allegato  VI  relative  agli
          inquinanti  per  i  quali  sono  fissati  valori  limite di
          qualita'   dell'aria   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203".
             -  L'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  maggio  1988,  n.  203  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.
             -  L'art.  7  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351, e' il seguente:
             "Art.  7  (Piani  d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
          sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
          in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
          valutazione  di  cui all'art. 6, ad individuare le zone del
          proprio  territorio  nelle  quali  i  livelli di uno o piu'
          inquinanti  comportano il rischio di superamento dei valori
          limite  e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
          competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
             2.  Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
          i  piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
          periodo,  affinche'  sia  ridotto il rischio di superamento
          dei valori limite e delle soglie di allarme.
             3.  I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
          di   controllo  e,  se  necessario,  di  sospensione  delle
          attivita',   ivi   compreso   il  traffico  veicolare,  che
          contribuiscono  al  superamento  dei  valori limite e delle
          soglie di allarme".
             -  L'art.  8  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351, e' riportato nella nota all'art. 10.
             -  L'art.  9  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351, e' il seguente:
             "Art.  9  (Requisiti applicabili alle zone con i livelli
          inferiori  ai  valori  limite). - 1. Le regioni provvedono,
          sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
          in  prima  applicazione,  e,  successivamente,  sulla  base
          dell'art.   6,   alla   definizione   delle  zone  e  degli
          agglomerati   in   cui  i  livelli  degli  inquinanti  sono
          inferiori  ai  valori  limite  e  tali da non comportare il
          rischio di superamento degli stessi.
             2.  Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni  adottano  un  piano di mantenimento della qualita'
          dell'aria  al fine di conservare i livelli degli inquinanti
          al  di  sotto  dei  valori limite e si adoperano al fine di
          preservare   la   migliore   qualita'   dell'aria  ambiente
          compatibile   con   lo   sviluppo  sostenibile  secondo  le
          direttive  emanate  con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', sentita la
          Conferenza unificata".
             -  L'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  maggio  1988,  n.  203,  e'  riportato  nelle note alle
          premesse.
             -  L'art.  9  del  decreto del Ministro dell'ambiente in
          data  20 maggio  1991,  recante "Criteri per l'elaborazione
          dei  piani  regionali  per il risanamento e la tutela della
          qualita'  dell'aria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 126 del 31 maggio 1991, e' il seguente:
             "Art.   9   (Commissione  tecnico-scientifica  piani  di
          risanamento  e  tutela  della qualita' dell'aria). - 1. Per
          l'aggiornamento  dei  criteri  per i piani di risanamento e
          tutela  della  qualita'  dell'aria e' istituita con decreto
          del    Ministro   dell'ambiente   un'apposita   commissione
          tecnico-scientifica    composta   da   rappresentanti   del
          Ministero  dell'ambiente,  del  Ministero  della  sanita' e
          delle regioni.
             2.  La  commissione e' presieduta dal direttore generale
          per   la   prevenzione   dell'inquinamento  atmosferico  ed
          acustico del Ministero dell'ambiente".
             -  L'art.  8  del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351, e' riportato nella nota all'art. 10.
             -  L'art.  5  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112,   recante   "Conferimento   di   funzioni   e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,
          n. 92 (supplemento ordinario), e' il seguente:
             "Art.  5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti
          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti
          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli
          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,
          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
          provvedere.
             2.  Decorso  inutilmente  tale termine, il Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un
          commissario che provvede in via sostitutiva.
             3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non  si applica la
          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri
          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'
          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito
          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il
          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.
          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
             4.  Restano  ferme  le disposizioni in materia di poteri
          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".