Articolo 39 
(Modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile  1999,  n.
                                163) 

 
   1.  L'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 21 aprile 1999, n.  163,  e'  sostituito  dai  seguenti
commi: 
2. I sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di
cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo  n.  351/99,  in  cui
sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento  dei  valori
limite o delle soglie di allarme previste  dalla  vigente  normativa,
adottano, sulla base dei piani e dei programmi  di  cui  ai  medesimi
articoli,  le  misure  di  limitazione  della  circolazione  di   cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da
altre disposizioni del decreto legislativo  n.  285/92  ed  i  poteri
previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267. 
3. In relazione alle emissioni di idrocarburi policiclici  aromatici,
con particolare riferimento al benzo(a)pirene, i sindaci  dei  comuni
individuati all'allegato III del decreto del  Ministro  dell'ambiente
25 novembre 1994 e dei comuni, con popolazione inferiore, per i quali
la situazione meteoclimatica e  l'entita'  delle  emissioni  facciano
prevedere   possibili   superamenti   dell'obiettivo   di    qualita'
individuato nel predetto  decreto,  nonche'  i  sindaci  degli  altri
comuni individuati dalle regioni nei piani di  risanamento  e  tutela
della qualita' dell'aria  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,  o  nei  relativi
stralci, adottano le misure di cui al comma 2 sulla base dei piani di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui  all'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88. 
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, il riferimento ai  piani  e
ai programmi di cui agli articoli 7 e 8 dei  decreto  legislativo  n.
351/99, contenuto nel comma 2, si  intende  effettuato  ai  piani  di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui  all'articolo  4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  203.
Il riferimento ai valori limite previsti dalla vigente  normativa  si
intende  effettuato  all'obiettivo  di  qualita'   vigente   per   il
benzo(a)pirene. 
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano fino all'entrata in
vigore del decreto previsto dall'articolo 4,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 351/99, relativo agli inquinanti di cui  al  punto  9,
IIo parte, dell'allegato I al medesimo decreto legislativo. 
6. Quale misura preventiva, i  comuni  di  cui  al  comma  2  possono
vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli  autoveicoli
che  non  abbiano  effettuato  il  controllo  almeno  annuale   delle
emissioni secondo la procedure previste dal decreto del Ministro  dei
trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996. 
   2. L'articolo 2 del decreto n. 163/99 e' soppresso. 
   3. L'articolo 3 del decreto n. 163/99 e' sostituito dal seguente: 
1. Fino all'attuazione, da parte  delle  regioni,  degli  adempimenti
previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, e dall'articolo 8, commi 1,  2
e 3, del decreto legislativo n. 351/99, continuano ad  applicarsi  le
misure precedentemente adottate  dai  sindaci.  Tali  misure  possono
essere rimodulate, ai fini del rispetto dei  valori  limite  e  delle
soglie di allarme previste dalla vigente normativa, sulla base  delle
previsioni di miglioramento o  di  peggioramento  dello  stato  della
qualita' dell'aria, alla luce delle informazioni rese disponibili  ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 351/99. 
2. In caso di mancata attuazione, da parte del Sindaco, delle  misure
previste dai piani e dai programmi regionali di cui  all'articolo  1,
le suddette misure sono adottate, in via sostitutiva, dalla  regione,
ai sensi della vigente normativa, fatto salvo l'esercizio dei  poteri
sostitutivi di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112. 
   4. L'articolo 4 del decreto n. 163/99 e' soppresso. 
   5. Gli allegati del decreto n. 163/99 sono soppressi. 
 
             Nota all'art. 39:
             -  L'art.  1  del  decreto del Ministro dell'ambiente 21
          aprile 1999, n. 163, recante "Regolamento recante norme per
          l'individuazione  dei criteri ambientali e sanitari in base
          ai  quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
          circolazione",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 135
          dell'11 giugno 1999, come modificato dal decreto che qui si
          pubblica, e' il seguente: