Articolo 40
                            (Abrogazioni)

   1.  Ai  sensi  dell'articolo  13  del decreto legislativo 4 agosto
1999,  n.  351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di
zolfo,  al  biossido  di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al
piombo,  al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti
decreti:
    a)  decreto  dei  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983;
    b)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I,
II, III e IV;
    c)  decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente
i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria;
    d) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992;
    e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994;
    f) decreto dei Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.


                                      Il Ministro dell'ambiente
                                     e della tutela del territorio
                                                Matteoli
Il Ministro della salute
        Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
   Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002
   Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 210
 
             Nota all'art. 40:
             -  L'art.  13  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' il seguente:
             "Art.  13 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          abrogati:
               a) l'art.  3,  commi  1  e  4,  lettere  a),  b) e d),
          limitatamente  alla  predisposizione  dei  criteri  per  la
          raccolta  dei  dati  inerenti  la  qualita'  dell'aria, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203.
             2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore dei
          pertinenti  decreti  emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1,
          sono abrogati:
               a) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 20 maggio
          1991  concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti
          la  qualita' dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 126 del 31 maggio 1991;
               b) il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 gennaio  1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento
          in  materia  di  sistema  di  rilevazione dell'inquinamento
          urbano",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7 del
          10 gennaio 1992;
               c) il   decreto   del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri   28 marzo   1983,   pubblicato   nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  145 del 28 maggio
          1983;
               d) gli  articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II,
          III  e  IV  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          24 maggio 1988, n. 203;
               e) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 15 aprile
          1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e
          di  stati  di  attenzione  e  di allarme per gli inquinanti
          atmosferici  nelle  aree  urbane, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
               f) il  decreto  del Ministro dell'ambiente 25 novembre
          1994,  concernente  l'aggiornamento delle norme tecniche in
          materia  di  limite  di  concentrazione  e  di  livelli  di
          attenzione  e  di  allarme  per  gli inquinanti atmosferici
          nelle  aree  urbane  e disposizioni per la misura di alcuni
          inquinanti  di  cui  al  decreto del Ministro dell'ambiente
          15 aprile  1994,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
               g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio
          1996  recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di
          inquinamento da ozono , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 163 del 13 luglio 1996".