Articolo 40 (Abrogazioni) 1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono abrogate le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nei seguenti decreti: a) decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983; b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli articoli 20, 21, 22 e 23 ed agli allegati I, II, III e IV; c) decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria; d) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992; e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994; f) decreto dei Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro della salute Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 210
Nota all'art. 40: - L'art. 13 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' il seguente: "Art. 13 (Abrogazione di norme). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'art. 3, commi 1 e 4, lettere a), b) e d), limitatamente alla predisposizione dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, sono abrogati: a) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 concernente criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991; b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistema di rilevazione dell'inquinamento urbano", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992; c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983; d) gli articoli 20, 21, 22 e 23 e gli allegati I, II, III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; e) il decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994; f) il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, concernente l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994; g) il decreto del Ministro dell'ambiente del 16 maggio 1996 recante "Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996".