Art. 16.
             Modifica alla legge 18 febbraio 1999, n. 28
  1.  Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
e' sostituito dal seguente:
  "2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici
di  cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
sia   in   caso  di  liquidazione,  sia  in  caso  di  perdita  delle
agevolazioni  fiscali  a  seguito  di  violazione  delle disposizioni
richiamate   dall'articolo 14   del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre  1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro
consorzi,   che   non   abbiano  ancora  recepito  negli  statuti  le
disposizioni   di   cui   all'articolo  2536  del  codice  civile  ed
all'articolo  11,  comma  5,  della  legge  31  gennaio  1992, n. 59,
concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili
netti  e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono
nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste
dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi
di  versamento  previsti  dal  citato  articolo 2536  ed  adeguino il
proprio  statuto  entro il termine prescritto in sede di attivita' di
vigilanza.".
 
          Nota all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge 18
          febbraio  1999,  n.  28,  recante: "Disposizioni in materia
          tributaria,     di    funzionamento    dell'amministrazione
          finanziaria   e   di   revisione   generale   del  catasto"
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio
          1999), come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.   3   (Disposizioni   in   materia   di  societa'
          cooperative).  -  1.  La  disposizione  dell'art. 12, primo
          comma,  della  legge  16 dicembre 1977, n. 904, riguardante
          l'esecuzione  delle  somme destinate a riserve indivisibili
          dal  reddito  imponibile  delle  societa' cooperative e dei
          loro    consorzi,    deve    intendersi   nel   senso   che
          l'utilizzazione  delle  riserve  a  copertura di perdite e'
          consentita   e  non  comporta  la  decadenza  dai  benefici
          fiscali,  sempre  che  non  si dia luogo a distribuzione di
          utili   fino   a   quando   le   riserve  non  siano  state
          ricostituite.
              2.  Ferme  restando le norme sulla devoluzione ai fondi
          mutualistici  di  cui  all'art.  11,  comma  5, della legge
          31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in
          caso  di  perdita  delle  agevolazioni fiscali a seguito di
          violazione  delle  disposizioni richiamate dall'art. 14 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  gli  enti  cooperativi e i loro consorzi, che non
          abbiano  ancora  recepito  negli statuti le disposizioni di
          cui  all'art.  2536  del  codice  civile  ed  all'art.  11,
          comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la
          devoluzione  ai  fondi  mutualistici  di  quote degli utili
          netti  e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non
          incorrono  nella  decadenza dalle agevolazioni fiscali e di
          altra  natura  previste dalla normativa vigente, sempre che
          abbiano  ottemperato  agli  obblighi di versamento previsti
          dal  citato  art. 2536 ed adeguino il proprio statuto entro
          il termine prescritto in sede di attivita' di vigilanza.
              3. Al comma 4 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
          n.  59, concernente l'obbligo per le societa' cooperative e
          i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota
          degli  utili  annuali  pari al 3 per cento, e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente periodo: "Il versamento non deve essere
          effettuato se l'importo non supera ventimila lire.".
              - Il  testo  dell'art.  11,  comma  5,  della  legge 31
          gennaio 1992, n. 59, e' riportato nelle note all'art. 17.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601:
              "Art.    14   (Condizioni   di   applicabilita'   delle
          agevolazioni).  - Le agevolazioni previste in questo titolo
          si  applicano  alle  societa' cooperative, e loro consorzi,
          che   siano  disciplinate  dai  principi  della  mutualita'
          previsti  dalle  leggi  dello  Stato  e  siano iscritti nei
          registri   prefettizi  o  nello  schedario  generale  della
          cooperazione.
              I  requisiti  della mutualita' si ritengono sussistenti
          quando  negli statuti sono espressamente e inderogabilmente
          previste  le  condizioni  indicate nell'art. 26 del decreto
          legislativo   14 dicembre   1947,  n.  1577,  e  successive
          modificazioni,  e  tali  condizioni  sono  state  in  fatto
          osservate  nel  periodo di imposta e nei cinque precedenti,
          ovvero    nel    minor    periodo    di   tempo   trascorso
          dall'approvazione degli statuti stessi.
              I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono
          accertati   dall'amministrazione   finanziaria  sentiti  il
          Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.".
              - Si riporta il testo dell'art. 2536 del codice civile:
              "Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia
          l'ammontare  del  fondo  di  riserva  legale, deve essere a
          questa  destinata  almeno la quinta parte degli utili netti
          annuali.
              Una   quota  degli  utili  netti  annuali  deve  essere
          corrisposta  ai  fondi  mutualistici per la promozione e lo
          sviluppo   della   cooperazione,  nella  misura  e  con  le
          modalita' previste dalla legge.
              La  quota  di  utili  che non e' assegnata ai sensi dei
          commi   precedenti   e   che   non  e'  utilizzata  per  la
          rivalutazione  delle  quote  o delle azioni, o assegnata ad
          altre  riserve  o fondi, o distribuita ai soci, deve essere
          destinata a fini mutualistici.".