Art. 17.
             Modifiche alla legge 31 gennaio 1992, n. 59
  1.  Il comma 6 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
e' sostituito dal seguente:
  "6.  Le  societa'  cooperative  e i loro consorzi non aderenti alle
associazioni  riconosciute  di  cui  al  primo periodo del comma 1, o
aderenti  ad  associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui
al  comma  1,  assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo
quanto previsto all'articolo 20.".
  2.  Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
e' sostituito dal seguente:
  "3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria
sede  sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo
verbale  relativo alla piu' recente revisione cooperativa o ispezione
straordinaria,  ovvero  a  consegnare  tale  estratto  ai  soci entro
sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta
consegna  deve  risultare da apposito documento. Gli incaricati della
vigilanza  controllano  il rispetto di tali disposizioni, riferendone
nel  processo verbale relativo alla revisione cooperativa o ispezione
straordinaria successiva.".
 
          Note all'art. 17:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge 31
          gennaio  1992,  n.  59,  come  modificato  dal  decreto qui
          pubblicato:
              "Art.  11  (Fondi  mutualistici  per la promozione e lo
          sviluppo   della   cooperazione).   -  1.  Le  associazioni
          nazionali   di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del
          movimento  cooperativo,  riconosciute  ai sensi dell'art. 5
          del  citato  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          Stato    14 dicembre    1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate  da  regioni  a statuto speciale possono costituire
          fondi  mutualistici  per  la promozione e lo sviluppo della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni.
              2.  L'oggetto  sociale  deve  consistere esclusivamente
          nella  promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
          iniziative  di  sviluppo della cooperazione, con preferenza
          per   i   programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica,
          all'incremento   dell'occupazione   ed  allo  sviluppo  del
          Mezzogiorno.
              3.  Per  realizzare  i  propri  fini, i fondi di cui al
          comma  1  possono  promuovere  la  costituzione di societa'
          cooperative   o   di   loro   consorzi,   nonche'  assumere
          partecipazioni  in  societa'  cooperative  o in societa' da
          queste  controllate.  Possono altresi' finanziare specifici
          programmi  di  sviluppo  di  societa' cooperative o di loro
          consorzi,   organizzare   o  gestire  corsi  di  formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico  del settore della cooperazione, promuovere studi e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo.
              4.  Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
          alle  associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
          comma    1,    devono   destinare   alla   costituzione   e
          all'incremento    di   ciascun   fondo   costituito   dalle
          associazioni  cui  aderiscono una quota degli utili annuali
          pari  al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati
          dal  regio  decreto  26 agosto  1937, n. 1706, e successive
          modificazioni,  la quota del 3 per cento e' calcolata sulla
          base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
              5.  Deve  inoltre  essere  devoluto  ai fondi di cui al
          comma   1   il  patrimonio  residuo  delle  cooperative  in
          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
          dividendi  eventualmente  maturati,  di cui al primo comma,
          lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive modificazioni.
              6.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi non
          aderenti  alle  associazioni  riconosciute  di cui al primo
          periodo  del  comma  1,  o aderenti ad associazioni che non
          abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1, assolvono
          agli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5, secondo quanto
          previsto all'art. 20.
              7.   Le   societa'   cooperative  ed  i  loro  consorzi
          sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
          che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
          primo  periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
          che  non  abbiano  costituito  il  fondo di cui al comma 1,
          effettuano  il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
          fondo  regionale,  ove  istituito  o,  in  mancanza di tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
              8.  Lo  Stato  e  gli  enti pubblici possono finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati.
              9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
          imposte  e  sono  deducibili,  nel  limite del 3 per cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione.
              10.  Le  societa' cooperative e i loro consorzi che non
          ottemperano   alle   disposizioni   del  presente  articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  della  legge
          31 gennaio  1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di
          societa'  cooperative" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 31 del 7 febbraio 1992), come modificato dal decreto qui
          pubblicato:
              "Art.   15  (Vigilanza).  -  1.  Sono  assoggettati  ad
          ispezione  ordinaria  annuale  le  societa' cooperative e i
          loro  consorzi  che  abbiano  un fatturato superiore a lire
          trenta  miliardi,  ovvero  che  detengano partecipazioni di
          controllo  in  societa' a responsabilita' limitata, nonche'
          le  societa'  cooperative  edilizie  di abitazione e i loro
          consorzi iscritti all'albo di cui all'art. 13.
              2.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi che
          abbiano  un  fatturato  superiore a lire ottanta miliardi o
          che  detengano  partecipazioni di controllo in societa' per
          azioni  o  che  possiedano riserve indivisibili superiori a
          lire  tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti
          di  soci  finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre
          che  alla  ispezione  ordinaria  annuale di cui al comma 1,
          sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da
          parte  di  una  societa'  di  revisione  iscritta  all'albo
          speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  31 marzo  1975,  n.  136,  o  da  parte  di una
          societa'    di    revisione    autorizzata   dal   Ministro
          dell'industria, del commercio e del l'artigianato, ai sensi
          della   legge   23 novembre   1939,   n.  1966,  che  siano
          convenzionate   con   l'associazione  riconosciuta  di  cui
          all'art.  11, comma 1, primo periodo, della presente legge,
          alla  quale  le  societa'  cooperative  o  i  loro consorzi
          aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale. Per le
          societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi non aderenti ad
          alcuna  associazione  riconosciuta,  la  certificazione del
          bilancio   viene   effettuata  da  una  delle  societa'  di
          revisione  iscritte  in  un  apposito  elenco  formato  dal
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale; per le
          societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi sottoposti alla
          vigilanza    delle   regioni   a   statuto   speciale,   la
          certificazione  del  bilancio viene effettuata da una delle
          societa'  di revisione iscritte negli elenchi formati dalle
          regioni stesse.
              3. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso
          la  propria  sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un
          estratto  del  processo  verbale relativo alla piu' recente
          revisione  cooperativa  o ispezione straordinaria, ovvero a
          consegnare  tale  estratto  ai  soci  entro sessanta giorni
          dalla  firma  del  processo  verbale  medesimo.  L'avvenuta
          consegna   deve   risultare   da  apposito  documento.  Gli
          incaricati  della vigilanza controllano il rispetto di tali
          disposizioni,  riferendone  nel  processo  verbale relativo
          alla   revisione   cooperativa  o  ispezione  straordinaria
          successiva.
              4.  Il  contributo per le spese relative alle ispezioni
          ordinarie, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e  successive modificazioni, e' determinato in relazione ai
          parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale
          sociale,  anche in concorso tra loro, nella misura e con le
          modalita'  che  saranno stabilite dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.
              5.   In  caso  di  ritardato  o  omesso  pagamento  del
          contributo  entro  la  prescritta  scadenza  si applica una
          sanzione  pari  al 30 per cento del contributo non versato,
          oltre  agli  interessi semestrali nella misura del 4,50 per
          cento  del  contributo  stesso. In caso di omesso pagamento
          del  contributo  oltre  il biennio di riferimento di cui al
          quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
          successive  modificazioni,  la  societa'  cooperativa  o il
          consorzio    possono   essere   cancellati   dal   registro
          prefettizio  e  dallo schedario generale della cooperazione
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale.
              6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  su  iniziativa del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e con la procedura di cui all'art.
          26,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica
          8 maggio  1987, n. 266, si procedera' all'individuazione di
          un  profilo  professionale,  e  del relativo contenuto, per
          l'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  sulle  societa'
          cooperative e sui loro consorzi.
              7.  Gli  enti  mutualistici  di  cui  all'art. 2512 del
          codice  civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero
          del   lavoro  e  della  previdenza  sociale,  salvo  quanto
          disposto  da  leggi  speciali.  Tale  vigilanza si esercita
          secondo le modalita' previste per le societa' cooperative.
              8.  Le  funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate
          dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale sono
          riservate  alle  regioni a statuto speciale nell'ambito del
          rispettivo territorio e della rispettiva competenza.".