Art. 18. 
            Vigilanza sulle banche di credito cooperativo 
  1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia  e  tenuto  conto
degli ambiti di competenza  delle  diverse  autorita'  vigilanti,  le
banche di credito cooperativo, come  definite  dall'articolo  33  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate  alla
disciplina  dei   controlli   sugli   enti   cooperativi   attribuiti
all'autorita'   governativa,   limitatamente   al   rispetto    delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31  gennaio
1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed  il
funzionamento degli organi sociali. 
  2.  Per  lo  svolgimento  della  revisione   cooperativa   di   cui
all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi,  sulla  base
di un'apposita convenzione e senza oneri  per  la  finanza  pubblica,
della Associazione di categoria  specializzata  e  sue  articolazioni
territoriali, che provvede ad inviare anche  alla  Banca  d'Italia  i
verbali delle revisioni effettuate. 
 
          Note all'art. 18:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  33  del  decreto
          legislativo  1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia":
              "Art.  33  (Norme  generali). - 1. Le banche di credito
          cooperativo   sono   costituite   in   forma   di  societa'
          cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
              2.   La   denominazione  deve  contenere  l'espressione
          "credito cooperativo .
              3.  La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
          esclusivamente all'assemblea dei soci.
              4.  Il  valore  nominale  di  ciascuna  azione non puo'
          essere  inferiore a lire cinquantamila ne' superiore a lire
          un milione.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21, comma 3, della
          legge  31 gennaio  1992,  n.  59,  recante  "Nuove norme in
          materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992:
              "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli
          articoli  2,  7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e
          21, commi 1 e 2, della presente legge.".