Art. 18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo 1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali. 2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia": "Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo . 3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci. 4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore a lire cinquantamila ne' superiore a lire un milione.". - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante "Nuove norme in materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1992: "3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.".