Art. 19. Norme transitorie 1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'Albo nazionale di cui all'articolo 15 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, portante "Provvedimenti per la cooperazione": "Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti devono essere iscritti: a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) [la lettera b) e' stata soppressa dall'art. 6 della legge n. 127/1971]. Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli enti, e cioe': sezione cooperazione di consumo; sezione cooperazione di produzione e lavoro; sezione cooperazione agricola; sezione cooperazione edilizia; sezione cooperazione di trasporto; sezione cooperazione della pesca; sezione cooperazione mista.". "Art. 14 (Procedura per l'iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2437 del codice civile; 2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attivita' professionale; ma se il numero dei soci e' superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovra' essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del consiglio di amministrazione, o di chi lo sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo; 3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale; 4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce, e da uno dei sindaci. Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) siano state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondano a quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.". "Art. 15 (Istituzione dello schedario generale). - Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti: a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 1; b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422. Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre e' diviso per province. Lo schedario e' ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.". "Art. 16 (Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio). - La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.".