Art. 19.
                          Norme transitorie
  1.   Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni
organizzative  relative  all'Albo  nazionale  di  cui all'articolo 15
continuano  ad  applicarsi  le disposizioni degli articoli da 13 a 16
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577.
 
          Nota all'art. 19:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 13, 14, 15 e 16
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.
          1577  del  14 dicembre 1947, portante "Provvedimenti per la
          cooperazione":
              "Art.  13  (Riordinamento  del registro prefettizio). -
          Nel  registro prefettizio delle cooperative di cui all'art.
          14  del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio
          1911,   n.  278,  oltre  alle  cooperative  ammissibili  ai
          pubblici appalti devono essere iscritti:
                a) tutte   le   cooperative   legalmente   costituite
          qualunque sia il loro oggetto;
                b) [la  lettera  b)  e'  stata  soppressa dall'art. 6
          della legge n. 127/1971].
              Il  registro  e'  tenuto  distintamente  per  sezioni a
          seconda  della  diversa  natura  ed attivita' degli enti, e
          cioe':
                sezione cooperazione di consumo;
                sezione cooperazione di produzione e lavoro;
                sezione cooperazione agricola;
                sezione cooperazione edilizia;
                sezione cooperazione di trasporto;
                sezione cooperazione della pesca;
                sezione cooperazione mista.".
              "Art.  14  (Procedura per l'iscrizione). - Per ottenere
          l'iscrizione  nel registro prefettizio gli enti cooperativi
          contemplati  nel  presente  decreto devono farne domanda al
          prefetto della provincia dove hanno sede, indicando la sede
          sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai
          seguenti documenti:
                1)  copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni
          recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda,
          unitamente   ai   documenti   comprovanti  che  sono  state
          adempiute  le  formalita'  prescritte dagli articoli 2519 e
          2437 del codice civile;
                2)    uno   specchio   nominativo   dei   soci,   con
          l'indicazione  per  ciascuno  di  essi  del  nome, cognome,
          domicilio  ed  attivita' professionale; ma se il numero dei
          soci  e'  superiore  a cento, invece del suddetto specchio,
          dovra'  essere  presentato un documento indicante il numero
          dei   soci  distinti  per  categoria  con  l'attestato  del
          presidente  del  consiglio  di amministrazione, o di chi lo
          sostituisce, e di uno dei sindaci, che tutti i soci hanno i
          requisiti prescritti dall'atto costitutivo;
                3)  l'elenco  nominativo  degli  amministratori,  dei
          sindaci  e  dei  direttori in carica, indicando quale degli
          amministratori  ha  la  rappresentanza dell'ente e le altre
          persone  che  in  forza  di mandato generale hanno la firma
          sociale;
                4)  copia  dei regolamenti interni per l'applicazione
          dell'atto  costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai
          numeri 2,  3 e 4 devono essere presentati in due copie, una
          delle  quali,  a cura della prefettura, deve essere rimessa
          al   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          Direzione generale della cooperazione.
              Tali   documenti   devono   essere   sottoscritti   dal
          presidente  del  consiglio  di amministrazione, o da chi lo
          sostituisce,  e  da uno dei sindaci. Il prefetto, accertato
          che per gli atti indicati al n. 1) siano state adempiute le
          formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice
          civile,   e   che   il  numero  ed  i  requisiti  dei  soci
          corrispondano  a  quelli prescritti dalla legge e dall'atto
          costitutivo,  sentita  la  Commissione provinciale, ordina,
          con  proprio  decreto,  la iscrizione degli enti stessi nel
          registro prefettizio.".
              "Art.  15  (Istituzione  dello  schedario  generale). -
          Presso  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          e'  istituito  lo schedario generale della cooperazione. In
          tale schedario sono iscritti:
                a) tutti  gli  enti iscritti nei registri prefettizi,
          nonche'  quelli  risultanti  dall'elenco  di cui all'ultimo
          comma dell'art. 1;
                b) i  consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici
          appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.
              Lo  schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come
          il  registro  prefettizio,  e  deve  contenere  le medesime
          indicazioni;  esso  inoltre  e'  diviso  per  province.  Lo
          schedario e' ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.".
              "Art. 16 (Effetti della mancata iscrizione nel registro
          prefettizio).  -  La  mancanza  d'iscrizione  nel  registro
          prefettizio  e  nello schedario generale della cooperazione
          esclude  gli  enti contemplati nel presente decreto da ogni
          agevolazione   tributaria   o  di  qualsiasi  altra  natura
          disposta da questo decreto o da altre leggi.".