Art. 20. Abrogazioni 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13 a 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.
Nota all'art. 20: - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577, del 14 dicembre 1947, reca: "Provvedimenti per la cooperazione.".