Art. 20.
                             Abrogazioni
  1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 7, 9, e da 13
a  16  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19.
 
          Nota all'art. 20:
              - Il  decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello
          Stato  n.  1577, del 14 dicembre 1947, reca: "Provvedimenti
          per la cooperazione.".