Art. 41. Scritture dei cassieri 1. I cassieri hanno un'unica gestione di cassa per tutte le operazioni e tengono le scritture previste nel presente articolo. Essi custodiscono il denaro ed i valori in una o piu' casseforti site nei locali dell'ufficio. 2. I cassieri tengono, oltre i registri previsti dagli articoli 34 e 37, un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa ad essi affidate in cui viene indicato il fondo di cassa iniziale complessivo e dimostrata, in apposite sezioni, la situazione del fondo stesso in ogni momento, distintamente per ciascuna gestione. 3. Le operazioni delle gestioni di cui agli articoli 34 e 37 sono riportate nel registro cronologico generale, giornalmente, per dati riassuntivi di entrata e di uscita. 4. Le operazioni contabili previste nel presente articolo sono registrate appena compiute; qualora se ne riscontri la necessita', le operazioni possono essere contabilizzate anche a fine giornata sulla base di apposite annotazioni volta per volta registrate sulla prima nota o brogliaccio.