Art. 41.
                       Scritture dei cassieri
  1.  I  cassieri  hanno  un'unica  gestione  di  cassa  per tutte le
operazioni  e  tengono  le  scritture previste nel presente articolo.
Essi custodiscono il denaro ed i valori in una o piu' casseforti site
nei locali dell'ufficio.
  2.  I cassieri tengono, oltre i registri previsti dagli articoli 34
e  37,  un  registro  cronologico  generale di tutte le operazioni di
cassa  ad  essi  affidate  in  cui  viene  indicato il fondo di cassa
iniziale complessivo e dimostrata, in apposite sezioni, la situazione
del   fondo  stesso  in  ogni  momento,  distintamente  per  ciascuna
gestione.
  3.  Le  operazioni delle gestioni di cui agli articoli 34 e 37 sono
riportate  nel  registro cronologico generale, giornalmente, per dati
riassuntivi di entrata e di uscita.
  4.  Le  operazioni  contabili  previste  nel presente articolo sono
registrate appena compiute; qualora se ne riscontri la necessita', le
operazioni  possono essere contabilizzate anche a fine giornata sulla
base  di  apposite annotazioni volta per volta registrate sulla prima
nota o brogliaccio.