Art. 41
                   Tecnologie delle comunicazioni

  1. Nell'ambito dell'attivita' del Ministero delle comunicazioni nel
campo   dello   sviluppo   delle  tecnologie  delle  comunicazioni  e
dell'informazione,  nonche' della sicurezza delle reti e della tutela
delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie    dell'informazione,   organo   tecnico-scientifico   del
Ministero  delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio
e  ricerca  scientifica,  anche  mediante  convenzioni  con  enti  ed
istituti  di  ricerca  specializzati  nel settore delle poste e delle
comunicazioni,   di   predisposizione  della  normativa  tecnica,  di
certificazione  e  di  omologazione  di apparecchiature e sistemi, di
formazione  del  personale  del  Ministero  e di altre organizzazioni
pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b),
del   decreto-legge   1   dicembre  1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto
superiore  delle  comunicazioni  e delle tecnologie dell'informazione
opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai
sensi  del  regio  decreto  19  agosto  1923,  n.  2483, e successive
modificazioni.
  2.  Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al
comma   1,   all'Istituto   superiore  delle  comunicazioni  e  delle
tecnologie  dell'informazione  e'  attribuita  autonomia scientifica,
organizzativa,  amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla
legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attivita'
di  ricerca  sono  versati  all'entrata  del bilancio dello Stato per
essere   successivamente   riassegnati,   con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
delle   comunicazioni  -  centro  di  responsabilita'  amministrativa
"Istituto   superiore   delle   comunicazioni   e   delle  tecnologie
dell'informazione"  e  destinati  all'espletamento delle attivita' di
ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo della Corte dei conti,
ai  sensi  dell'articolo  3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20,  e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza
del Ministero delle comunicazioni.
  3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge il
Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste e delle telecomunicazioni
acquista  la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni
ed  assume  tra  le  proprie attribuzioni quelle riconosciute in base
all'articolo  1,  comma  24,  della  legge 31 luglio 1997, n. 249, al
Forum  permanente  per  le  comunicazioni,  che  e'  conseguentemente
soppresso  e  nella  cui  dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il
Consiglio  superiore  delle  comunicazioni  e'  organo consultivo del
Ministero  delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di
competenza  del  Ministero.  Con regolamento da emanare entro quattro
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su
proposta  del  Ministro  delle  comunicazioni,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ai sensi dell'articolo 17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  si  provvede al
riordinamento del Consiglio.
  4.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  anche attraverso i propri
organi  periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze
compatibili  con  la  salute  umana  anche  a  supporto  degli organi
indicati  dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme
restando le competenze del Ministero della salute.
  5. La Fondazione Ugo Bordoni e' riconosciuta istituzione privata di
alta  cultura  ed  e'  sottoposta  alla vigilanza del Ministero delle
comunicazioni.  La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo
del  settore  delle  comunicazioni,  da  potere  sostenere nelle sedi
nazionali  e  internazionali  competenti,  coadiuva operativamente il
Ministero   delle   comunicazioni   nella   soluzione   organica   ed
interdisciplinare   delle   problematiche   di   carattere   tecnico,
economico,  finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse
alle  attivita'  del  Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo
Stato  contribuisce  mediante  un contributo annuo per ciascuno degli
anni  2002,  2003  e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento
relative  alle  attivita'  di  ricerca. Al relativo onere si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al   Ministero  delle  comunicazioni.  Prosegue  senza  soluzione  di
continuita',  rimanendo  confermato,  il  regime convenzionale tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la Fondazione Ugo Bordoni, di cui
all'atto  stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle
reciproche prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e la
regolazione  dei  conseguenti  rapporti. Nell'interesse generale alla
tutela  dell'ambiente  e  della  salute  pubblica,  la Fondazione Ugo
Bordoni  realizza  altresi'  la  rete  di monitoraggio dei livelli di
campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui
all'articolo  112  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, secondo le
modalita' stabilite da apposita convenzione.
  6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione
Ugo  Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attivita' indicate al
comma  5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base
alla  nuova  organizzazione,  e  comunque  fino  ad  un massimo di 80
unita',  possono  chiedere  di essere immessi, anche in soprannumero,
nel   ruolo  dell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e  delle
tecnologie  dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al
quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalita'
da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto
con  il  Ministro  per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si
provvede  nei  posti  e  con  le  qualifiche professionali analoghe a
quelle   rivestite.  Al  personale  immesso  compete  il  trattamento
economico  spettante  agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun
dipendente   e'   inquadrato,   senza  tenere  conto  dell'anzianita'
giuridica  ed  economica  maturata con il precedente rapporto. Per le
finalita'  di  cui  al  presente comma, e' autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero  delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato
domanda  di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso
la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
  7.  Al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  della  radiodiffusione
televisiva  in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a
quanto  gia'  previsto  dal  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il
Ministero  delle  comunicazioni promuove attivita' di sperimentazione
di   trasmissioni   televisive   digitali   terrestri  e  di  servizi
interattivi,  con particolare riguardo alle applicazioni di carattere
innovativo  nell'area  dei  servizi pubblici e dell'interazione tra i
cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva
di  frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge
31  luglio  1997,  n.  249.  Tali attivita' sono realizzate, sotto la
vigilanza  del  Ministero delle comunicazioni e dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni,  con  la  supervisione  tecnica della
Fondazione  Ugo  Bordoni  attraverso  convenzioni da stipulare tra la
medesima  Fondazione  e  soggetti  abilitati  alla sperimentazione ai
sensi  del  citato  decreto-legge  n.  5  del  2001,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n.
435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 15
novembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  284  del  6  dicembre  2001, sulla base di progetti da
questi   presentati.   Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n.
435/01/CONS,  per  le  predette  attivita'  di  sperimentazione  sono
utilizzate,  su  base  non  interferenziale,  le  frequenze  libere o
disponibili.
  8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n.  5,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66,   dopo   le   parole:   "sono   rilasciate  dal  Ministero  delle
comunicazioni"  sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza
e  il  controllo  sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da
quelle    rilasciate    dall'Autorita'    per   le   garanzie   nelle
comunicazioni".
  9.  Le  imprese  di  radiodiffusione  sonora e televisiva in ambito
locale  che  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge
risultino  debitrici  per  canoni  di  concessione per l'esercizio di
attivita'  di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono
definire  la  propria  posizione  debitoria,  senza  applicazione  di
interessi,  mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro
novanta  giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate da parte del
Ministero  delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo e'
inferiore  ad  euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate
mensili  di  ammontare  non  inferiore  ad euro 2.000, con scadenza a
partire  dal  trentesimo  giorno  successivo alla data di ricevimento
della comunicazione, se l'importo e' pari o superiore ad euro 5.000.
 
             Note all'art. 41:
                 - L'art.  12, comma 1, lettera b), del decreto-legge
          1  dicembre  1993,  n.  487, convertito, con modificazioni,
          dalla    legge   29   gennaio   1994,   n.   71,   recante:
          "Trasformazione  dell'amministrazione  delle  poste e delle
          telecomunicazioni    in    ente    pubblico   economico   e
          riorganizzazione del Ministero" e' il seguente:
                 "Art.  12  (Ordinamento  del  Ministero).  -  1. Con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da emanare, ai
          sensi  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          previo    confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative,  di  concerto con i Ministri
          per  la  funzione  pubblica  e del tesoro, si provvede, nel
          rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29:
                   a) (omissis);
                   b) al  riordinamento dell'Istituto superiore delle
          poste  e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti
          di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni
          con  enti  ed istituti di ricerca specializzati nel settore
          delle  poste  e delle telecomunicazioni, di predisposizione
          della  normativa  tecnica, di collaudo e di omologazione di
          apparecchiature  e sistemi, di formazione del personale del
          Ministero    con    particolare   riguardo   alle   materie
          tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;".
                 - Il  regio  decreto  19  agosto 1923, n. 2483 reca:
          "Istituzione    presso    l'Istituto   superiore   postale,
          telegrafico  e  telefonico  di  una  scuola di telegrafia e
          telefonia".
                 - L'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
          20,  recante:  "Disposizioni  in materia di giurisdizione e
          controllo della Corte dei conti" e' il seguente:
                 "Art.  3  (Norme in materia di controllo della Corte
          dei conti). - 1.-3. (omissis).
                 4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche in corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche  in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
          dei  risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
          stabiliti  dalla  legge,  valutando comparativamente costi,
          modi  e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
          La  Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
          riferimento del controllo".
                 - L'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  recante:  "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
                 "Art.   1   (Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni). - 1.-23. (Omissis).
                 24.  Presso  il  Ministero  delle  comunicazioni  e'
          istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto
          oltre  che  da  rappresentanti  dello  stesso  Ministero da
          esperti  di  riconosciuta  competenza  e  da  operatori del
          settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio
          e  di  proposta  nel  settore della multimedialita' e delle
          nuove  tecnologie  della  comunicazione.  L'istituzione del
          Forum  non  comporta  oneri  finanziari  aggiuntivi  per lo
          Stato".
                 - Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23
          agosto  1988,  n. 400, si veda nelle note all'art. 1, comma
          1.
                 -  L'art.  14  della  legge 22 febbraio 2001, n. 36,
          recante  "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a
          campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici"  e'  il
          seguente:
                 "Art.   14.  (Controlli)  -  1.  Le  amministrazioni
          provinciali  e  comunali, al fine di esercitare le funzioni
          di  controllo  e  di  vigilanza  sanitaria e ambientale per
          l'attuazione  della presente legge, utilizzano le strutture
          delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
          cui  al  decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  21 gennaio  1994, n. 61.
          Restano  ferme  le  competenze  in materia di vigilanza nei
          luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
                 2.  Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
          protezione  dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
          di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  provinciali  e
          comunali  si  avvalgono  del  supporto tecnico dell'Agenzia
          nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  dei presidi
          multizonali  di  prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
          degli    ispettori   territoriali   del   Ministero   delle
          comunicazioni,  nel  rispetto  delle  specifiche competenze
          attribuite dalle disposizioni vigenti.
                 3.  Il  controllo all'interno degli impianti fissi o
          mobili  destinati  alle attivita' istituzionali delle Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e dei Vigili del fuoco e'
          disciplinato  dalla  specifica  normativa di settore. Resta
          fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
          di  polizia  dagli  articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni.
                 4.    Il   personale   incaricato   dei   controlli,
          nell'esercizio  delle funzioni di vigilanza e di controllo,
          puo'  accedere  agli  impianti  che  costituiscono fonte di
          emissioni  elettromagnetiche  e  richiedere, in conformita'
          alle  disposizioni  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e
          successive  modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e i
          documenti   necessari   per  l'espletamento  delle  proprie
          funzioni.   Tale   personale  e'  munito  di  documento  di
          riconoscimento dell'ente di appartenenza.
                 -  L'art.  112  della legge 23 dicembre 2000, n. 388
          recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
          e' il seguente:
                 "Art. 112 - (Disposizioni in materia di inquinamento
          elettromagnetico)  -  1.  Una quota non inferiore al 10 per
          cento  della  dotazione  del  fondo  di  cui all'art 103 e'
          destinata    alla    prevenzione    ed    alla    riduzione
          dell'inquinamento    elettromagnetico,    con   particolare
          riferimento alle seguenti finalita':
                   a) sostegno  ad  attivita'  di studio e di ricerca
          per   approfondire   la   conoscenza  dei  rischi  connessi
          all'esposizione    a    campi   elettrici,   magnetici   ed
          elettromagnetici;
                   b) realizzazione   del   catasto  nazionale  delle
          sorgenti   fisse   di   campi   elettrici,   magnetici   ed
          elettromagnetici,  nonche'  adeguamento  delle  strutture e
          formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai
          controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
                   c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie
          a  basso  impatto  ambientale  in  rado  di  minimizzare le
          esposizioni  e  di  raggiungere  gli  obiettivi di qualita'
          previsti   dal  decreto  10 settembre  1998,  n.  381,  del
          Ministro dell'ambiente.
                 -   L'art.  2,  comma  6,  lettera  d)  della  legge
          31 luglio    1997,    n.    249,    recante:   "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e'
          il seguente:
                 "Art.   2  (Divieto  posizioni  dominanti).  -  1-5.
          (Omissis).
                 6.  Ad  uno stesso soggetto o a soggetti controllati
          da  o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
          altri   titolari   di   concessione   in  base  ai  criteri
          individuati  nella  vigente  normativa,  non possono essere
          rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di
          irradiare  piu' del 20 per cento rispettivamente delle reti
          televisive   o  radiofoniche  analogiche  e  dei  programmi
          televisivi  o  radiofonici  numerici,  in ambito nazionale,
          trasmessi  su  frequenze  terrestri,  sulla  base del piano
          delle  frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati
          nel   rispetto   dei   principi   del  pluralismo  e  della
          concorrenza,   relativamente   ai  programmi  televisivi  o
          radiofonici  numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo
          transitorio  nel  quale  non  vengono  applicati  i  limiti
          previsti nel presente comma. L'Autorita' puo' stabilire per
          l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale
          maggiore  al  20  per  cento  nel rispetto dei principi del
          pluralismo  e  della  concorrenza.  Nel  piano nazionale di
          assegnazione  delle  frequenze,  redatto  per  l'ubicazione
          degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le
          minoranze  linguistiche,  d'intesa  con  le  regioni  Valle
          d'Aosta  e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle
          reti  e  dei  programmi  irradiabili  in ambito nazionale e
          locale,  tenendo  conto dell'evoluzione tecnologica e delle
          frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
                   a)-c) (omissis);
                   d) riserve  di  frequenza  per  la  diffusione del
          segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed
          uso  integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
          frequenze  terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
          radiodiffusione;"
                 -  L'art.  29  della  deliberazione  n.  435/01/CONS
          dell'Autorita'  per  le  garanzie  nella  comunicazioni del
          15 novembre  2001,  recante:  "Approvazione del regolamento
          relativo   alla   radiodiffusione   terrestre   in  tecnica
          digitale" e' il seguente:
                 "  Art.  29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e
          della  concorrenza). - 1. L'Autorita', ai fini di garantire
          la   tutela   del   pluralismo,   dell'obiettivita',  della
          completezza    e    dell'imparzialita'   dell'informazione,
          dell'apertura  alle  diverse  opinioni, tendenze politiche,
          sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle liberta'
          e   dei   diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  che  si
          realizzano  con il complesso degli accordi fra fornitori di
          contenuti  e  operatori  di  rete,  adotta un provvedimento
          entro  il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della
          partecipazione   alla  sperimentazione  e  considerando  il

          titolo  preferenziale  previsto dall'art. 1, comma 1, della
          legge n. 66/01:
                   a) norme  a  garanzia dell'accesso di fornitori di
          contenuti,  non riconducibili direttamente o indirettamente
          agli   operatori   di   rete,   i  quali  rappresentano  un
          particolare valore per:
                     1)  il  sistema televisivo nazionale, in ragione
          della   qualita'  della  programmazione  e  del  pluralismo
          informativo;

                     2)  il  sistema  televisivo  locale,  in ragione
          della qualita' della programmazione, pluralismo informativo
          a livello locale, della natura comunitaria, con particolare
          riferimento  alle  trasmissioni  monotematiche  a carattere
          sociale,   e  della  tutela  delle  minoranze  linguistiche
          riconosciute dalla legge.
                   b) criteri   che   garantiscono,  in  presenza  di
          risorse  insufficienti  a  soddisfare  tutte le ragionevoli
          richieste  da  parte  dei fornitori di contenuti, l'accesso
          alle  radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di
          cui  alla precedente lettera a) in condizioni di parita' di
          trattamento;
                   c) norme in materia di controlli e verifiche sulla
          separazione    contabile    dei    soggetti   titolari   di
          autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del
          presente regolamento;
                   d) norme  in  materia  di  limiti  alla  capacita'
          trasmissiva destinata ai programmi criptati;
                   e) le   modalita'   per  l'adozione  di  specifici
          provvedimenti,  anche  ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
          legge  n.  249/1997, in materia di accordi fra fornitori di
          contenuti  e  operatori  di  rete, ivi incluso l'obbligo di
          trasmettere programmi in chiaro;
                   f) sulla   base   dei   principi  di  trasparenza,
          obiettivita',   proporzionalita'   e  non  discriminazione,
          sentita  l'Autorita'  garante  per  la  concorrenza  e  del
          mercato,  i  criteri  ed  i  limiti  per  l'assegnazione ai
          licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle
          ulteriori licenze;
                   g) la   misura  dei  contributi  applicabili  agli
          operatori di rete anche tenendo conto della scarsita' delle
          risorse e della necessita' di promuovere l'innovazione.".
                 -  L'art.  2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
          n.  5.  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
          2001,   n.   66,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  il
          differimento   di   termini   in  materia  di  trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento  di  impianti radiotelevisivi", come modificate
          dalla presente legge e' il seguente:
                 "Art.  2-bis  (Trasmissioni radiotelevisive digitali
          su  frequenze  terrestri.  Sistemi  audiovisivi terrestri a
          larga  banda).  -  1.  Al  fine  di  consentire l'avvio dei
          mercati  di  programmi  televisivi  digitali  su  frequenze
          terrestri,   i   soggetti  che  eserciscono  legittimamente
          l'attivita'  di  radiodiffusione  televisiva  su  frequenze
          terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma
          nel  bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione
          di   trasmissioni   televisive  e  servizi  della  societa'
          dell'informazione  in  tecnica  digitale.  A  tale  fine le
          emittenti  richiedenti  possono costituire consorzi, ovvero
          definire  intese,  per  la gestione dei relativi impianti e
          per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
          Ai  predetti  consorzi  e  intese possono partecipare anche
          editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
          televisive  in  tecnica  digitale sono irradiate sui canali
          legittimamente  eserciti,  nonche' sui canali eventualmente
          derivanti  dalle  acquisizioni  di  cui al comma 2. Ciascun
          soggetto  che  sia  titolare  di  piu'  di  una concessione
          televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
          servizi  diffusi  in  tecnica digitale, pari opportunita' e
          comunque  almeno  il  quaranta  per  cento  della capacita'
          trasmissiva  del  medesimo  blocco di programmi e servizi a
          condizioni  eque, trasparenti e non discriminatorie, per la
          sperimentazione  da  parte  di altri soggetti che non siano
          societa'  controllanti,  controllate  o collegate, ai sensi
          dell'art.  2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  compresi quelli gia' operanti da satellite ovvero via
          cavo  e  le emittenti concessionarie che non abbiano ancora
          raggiunto  la  copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma
          5,   della   medesima   legge   31 luglio   1997,  n.  249.
          L'abilitazione    e'   rilasciata   dal   Ministero   delle
          comunicazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione
          della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
          un progetto radioelettrico.
                 2.   Al  fine  di  promuovere  l'avvio  dei  mercati
          televisivi  in tecnica digitale su frequenze terrestri sono
          consentiti,  per  i primi tre anni dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto, i trasferimenti di impianti o
          di  rami  di azienda tra concessionari televisivi in ambito
          locale  o  tra  questi e concessionari televisivi in ambito
          nazionale,  a  condizione  che  le  acquisizioni operate da
          questi   ultimi   siano  impiegate  esclusivamente  per  la
          diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando
          quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art.
          1.
                 3.  Al  fine  di  consentire  l'avvio dei mercati di
          programmi  radiofonici  digitali  su frequenze terrestri, i
          soggetti  titolari  di  concessione  per la radiodiffusione
          sonora  nonche'  i  soggetti che eserciscono legittimamente
          l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
          abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
          in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
          di   esso,  oggetto  della  concessione.  A  tale  fine  le
          emittenti  richiedenti  possono costituire consorzi, ovvero
          definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
          per   la   diffusione  dei  programmi  e  dei  servizi.  Le
          trasmissioni   radiofoniche   in   tecnica   digitale  sono
          irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
          e'  rilasciata  dal  Ministero  delle  comunicazioni  entro
          sessanta   giorni   dalla   presentazione  della  richiesta
          corredata  da  un  progetto  di attuazione e da un progetto
          radioelettrico.
                 4.  La  diffusione  delle  trasmissioni  in  tecnica
          digitale   su   frequenze   terrestri  avviene  secondo  le
          modalita'  e  in  applicazione  degli  standard tecnici DAB
          (digital  audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora
          e  per  prodotti e servizi multimediali anche interattivi e
          DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi
          e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
                 5.  Le  trasmissioni  televisive dei programmi e dei
          servizi  multimediali  su frequenze terrestri devono essere
          irradiate  esclusivamente  in tecnica digitale entro l'anno
          2006.
                 6.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni
          nella  predisposizione  dei  piani  di  assegnazione  delle
          frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
          criterio   di  migliore  e  razionale  utilizzazione  dello
          spettro   radioelettrico,   suddividendo   le   risorse  in
          relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
          per  l'emittenza  nazionale  reti isofrequenziali per macro
          aree di diffusione.
                 7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma
          6,  della  legge  31  luglio  1997, n. 249, le licenze o le
          autorizzazioni    per   la   diffusione   di   trasmissioni
          radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
          assegnazione  delle  frequenze  in  tecnica digitale di cui
          all'art.    1   sono   rilasciate   dal   Ministero   delle
          comunicazioni  nel rispetto delle condizioni definite in un
          regolamento,  adottato dall'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  entro  il  30 giugno 2001, tenendo conto dei
          principi  del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
                   a) distinzione  tra  i  soggetti  che forniscono i
          contenuti  e i soggetti che provvedono alla diffusione, con
          individuazione  delle  rispettive responsabilita', anche in
          relazione  alla diffusione di dati, e previsione del regime
          della  licenza  individuale  per  i soggetti che provvedono
          alla diffusione;
                   b) previsione di norme atte a favorire la messa in
          comune delle strutture di trasmissione;

                   c) definizione   dei   compiti   degli  operatori,
          nell'osservanza      dei     principi     di     pluralismo
          dell'informazione,   di   trasparenza,   di   tutela  della
          concorrenza e di non discriminazione;
                   d) previsione  in ogni blocco di diffusione, oltre
          ai   servizi   multimediali  veicolati,  di  almeno  cinque
          programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
                   e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i
          medesimi  programmi  dati sul territorio nazionale da parte
          dei  soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei
          programmi  irradiati,  fatta  salva  l'articolazione  anche
          locale    delle    trasmissioni    radiotelevisive    della
          concessionaria del servizio pubblico;
                   f) previsione  delle  procedure  e  dei termini di
          rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
                   g) previsione  del  regime  transitorio occorrente
          per  la  definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla
          tecnica analogica alla tecnica digitale;
                   h) obbligo  di destinare programmi alla diffusione
          radiotelevisiva in chiaro.
                 8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni
          rilascia  licenze,  sulla  base  di un apposito regolamento
          adottato    dall'Autorita'    per    le    garanzie   nelle
          comunicazioni,    per    trasmissioni   audiovisive   anche
          interattive  su bande di frequenza terrestri attribuite dal
          piano  nazionale  di  ripartizione  delle frequenze e nelle
          altre  bande  destinate  dalla  pianificazione  europea  ai
          servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
          al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
          dei  segnali  radiotelevisivi  via cavo e da satellite alle
          unita' abitative.
                 9.  Ai  fini  del  conseguimento degli obiettivi del
          servizio    pubblico    radiotelevisivo,    alla   societa'
          concessionaria     dello     stesso    servizio    pubblico
          radiotelevisivo  sono  riservati un blocco di diffusione di
          programmi  radiofonici  in  chiaro  e  almeno  un blocco di
          diffusione  di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di
          programmi  radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi
          della  concessionaria  pubblica  devono essere distinti dai
          blocchi  di  programmi  contenenti  programmi  degli  altri
          operatori radiotelevisivi.
                 10.  All'art.  3,  comma  11,  della legge 31 luglio
          1997,  n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni
          adotta  sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita' adotta
          .  Le  autorizzazioni  e le licenze di cui agli articoli 2,
          comma  13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che
          esercita  la  vigilanza  e  il  controllo sull'assolvimento
          degli   obblighi   derivanti  anche  da  quelle  rilasciate
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
                 11.  Il  Ministero delle comunicazioni pianifica, su
          base  provinciale,  nel  rispetto  del  piano  nazionale di
          ripartizione    delle   frequenze   nonche'   delle   norme
          urbanistiche,   ambientali  e  sanitarie,  con  particolare
          riferimento  alle norme di prevenzione dell'inquinamento da
          onde   elettromagnetiche,   le   frequenze  destinate  alle
          trasmissioni  di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per le
          garanzie  nelle  comunicazioni  e  le province interessate,
          fermo  restando  l'obbligo,  previsto dall'art. 2, comma 6,
          della  legge  31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni
          e,  al  fine  di  tutelare  le  minoranze  linguistiche, di
          acquisire   l'intesa   con   le  regioni  Valle  d'Aosta  e
          Friuli-Venezia  Giulia e con le province autonome di Trento
          e   di   Bolzano.   L'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
          comunicazioni  adotta  i provvedimenti necessari ad evitare
          il  determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle
          stesse  frequenze,  sulla base dei principi contenuti nella
          medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
                 12.  Le  licenze  di  cui al comma 8 sono rilasciate
          dando   priorita'  ai  soggetti  che  intendono  diffondere
          produzioni  audiovisive  di  utilita'  sociale o utilizzare
          tecnologie   trasmissive  di  tipo  avanzato  ovvero  siano
          destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
                 13.  Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
          delle  nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le
          opere  di  installazione di nuovi impianti sono innovazioni
          necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice
          civile.  Per l'approvazione delle relative deliberazioni si
          applica  l'art.  1136, terzo comma, dello stesso codice. Le
          disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
          titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
                 14.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di conversione del presente decreto, il Forum
          permanente  per  le  comunicazioni  istituito  dall'art. 1,
          comma  24  della  legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un
          apposito  studio  sulla  convergenza  tra  i  settori delle
          telecomunicazioni   e   radiotelevisivo   e   sulle   nuove
          tecnologie  dell'informazione,  finalizzato  a definire una
          proposta  all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
          per    la    regolamentazione    della    radio-televisione
          multimediale.
                 15.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il
          Ministero  delle  comunicazioni  adotta un programma per lo
          sviluppo  e  la diffusione in Italia delle nuove tecnologie
          di   trasmissione  radiotelevisiva  digitale  su  frequenze
          terrestri  e  da satellite e per l'introduzione dei sistemi
          audiovisivi   terrestri   a   larga   banda,   individuando
          contestualmente misure a sostegno del settore.".