Art. 28 
         Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte 
 
  1. Il presidente designa, senza indugio, il  magistrato  incaricato
della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunita', fissa udienza
per l'audizione dell'istante. 
  2. Nei dieci giorni successivi al deposito del  ricorso  presso  la
segreteria   del   pubblico   ministero,   questi   puo'   depositare
osservazioni nella cancelleria del  giudice  adito  e  richiedere  la
fissazione di udienza in camera di consiglio. 
  3.  Nel  corso  dell'udienza  il  giudice  assume  le  informazioni
ritenute necessarie e puo' invitare l'istante a depositare  ulteriori
documenti e a fornire chiarimenti, nonche' a notificare l'istanza  ad
altri soggetti interessati indicati dal giudice. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.