Art. 28
Fissazione dell'udienza per l'audizione della parte
1. Il presidente designa, senza indugio, il magistrato incaricato
della decisione; questi, ove ne ravvisi l'opportunita', fissa udienza
per l'audizione dell'istante.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la
segreteria del pubblico ministero, questi puo' depositare
osservazioni nella cancelleria del giudice adito e richiedere la
fissazione di udienza in camera di consiglio.
3. Nel corso dell'udienza il giudice assume le informazioni
ritenute necessarie e puo' invitare l'istante a depositare ulteriori
documenti e a fornire chiarimenti, nonche' a notificare l'istanza ad
altri soggetti interessati indicati dal giudice.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/09/2003, n.
209 durante il periodo di "vacatio legis".
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