ART. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore) 1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualita' di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale. (art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Note all'art. 22: - Per il testo dell'art. 688 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 21. - Per il testo dell'art. 110 del decreto legislativo n. 271/1989, vedi note all'art. 6.