ART. 22 (L) 
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario  dei  carichi
                  pendenti richiesto dal difensore) 
 
   1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il  difensore  ha
diritto di ottenere il certificato di tutte le  iscrizioni  esistenti
riferite ad un determinato soggetto, avente la  qualita'  di  persona
offesa dal reato o di testimone, per le  finalita'  riconosciute  dal
codice di procedura penale. 
   (art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c),
d.lgs. n. 271/1989) 
 
          Note all'art. 22:
              -  Per  il  testo dell'art. 688 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 21.
              - Per il testo dell'art. 110 del decreto legislativo n.
          271/1989, vedi note all'art. 6.