ART. 23 (L) (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato) 1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. (art. 689 c.p.p.)
Note all'art. 23: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale: "Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). - 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda. 2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione: 1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; 2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167 comma l del codice penale; 3) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale; 4) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nonche' dei decreti penali; 6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; 7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; 8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1, lettera b), n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata; 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva; b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'art. 686, comma l, lettere b) e c); c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686 comma l, lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato. 3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686 comma 3".