ART. 23 (L) 
 (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato) 
 
   1.  L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  il   certificato
generale, il certificato penale, il certificato civile, di  cui  agli
articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. 
   (art. 689 c.p.p.) 
 
          Note all'art. 23:
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 689 del codice di procedura penale:
              "Art.  689  (Certificati richiesti dall'interessato). -
          1.  La  persona  alla quale le iscrizioni del casellario si
          riferiscono  ha  diritto di ottenere i relativi certificati
          senza motivare la domanda.
              2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
                a) certificato  generale,  nel  quale  sono riportate
          tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
                  1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che
          non  si  faccia  menzione nel certificato a norma dell'art.
          175  del  codice penale, purche' il beneficio non sia stato
          revocato;
                  2)  delle condanne per contravvenzioni punibili con
          la  sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma
          dell'art. 167 comma l del codice penale;
                  3)  delle  condanne  per  reati  per  i quali si e'
          verificata   la   causa  speciale  di  estinzione  prevista
          dall'art. 556 del codice penale;
                  4)  delle condanne in relazione alle quali e' stata
          definitivamente  applicata  l'amnistia  e  di quelle per le
          quali  e'  stata  dichiarata  la  riabilitazione, senza che
          questa sia stata in seguito revocata;
                  5)  delle  sentenze  previste dall'art. 445 e delle
          sentenze   che   hanno  dichiarato  estinto  il  reato  per
          applicazione   di   sanzioni   sostitutive   su   richiesta
          dell'imputato nonche' dei decreti penali;
                  6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato
          di  considerare  come  reati, quando la relativa iscrizione
          non e' stata eliminata;
                  7)   dei   provvedimenti   riguardanti   misure  di
          sicurezza  conseguenti  a  sentenze di proscioglimento o di
          non   luogo  a  procedere,  quando  le  misure  sono  state
          revocate;
                  8)  dei  provvedimenti indicati nell'art. 686 comma
          1,   lettera b),   n.   1),   quando  l'interdizione  o  la
          inabilitazione e' stata revocata;
                  9)  dei  provvedimenti  concernenti  il fallimento,
          quando   il  fallito  e'  stato  riabilitato  con  sentenza
          definitiva;
                b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte
          le  iscrizioni  esistenti  ad  eccezione di quelle indicate
          nella  lettera  a)  numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di
          quelle indicate nell'art. 686, comma l, lettere b) e c);
                c)  certificato  civile,  nel quale sono riportate le
          iscrizioni  indicate nell'art. 686 comma l, lettere b) e c)
          ad  eccezione  di  quelle indicate nei numeri 8) e 9) della
          lettera  a)  del  presente  comma  nonche'  i provvedimenti
          concernenti  le  pene  accessorie portanti limitazioni alla
          capacita' del condannato.
              3.  Quando  e' menzionata una condanna, nel certificato
          e'   indicata  anche  l'eventuale  applicazione  di  misure
          alternative  alla  detenzione o l'avvenuta estinzione della
          pena per una delle cause indicate nell'art. 686 comma 3".