Art. 24 (L)
           Certificato generale del casellario giudiziale
                     Richiesto dall'interessato

  1.  Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle  condanne  delle  quali  e'  stato ordinato che non si faccia
   menzione  nel  certificato  a  norma  dell'articolo 175 del codice
   penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
b) alle  condanne  per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e
   alle  condanne  per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo
   comma, del codice penale;
c) alle  condanne  per  i reati per i quali si e' verificata la causa
   speciale  di  estinzione  prevista  dall'articolo  556  del codice
   penale;
d) alle  condanne  in  relazione  alle quali e' stata definitivamente
   applicata  l'amnistia  e a quelle per le quali e' stata dichiarata
   la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai   provvedimenti   previsti  dall'articolo  445  del  codice  di
   procedura penale e ai decreti penali;
f) alle  condanne  per  fatti  che la legge ha cessato di considerare
   come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai  provvedimenti  riguardanti  misure  di sicurezza conseguenti a
   sentenze  di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le
   misure sono state revocate;
h) ai  provvedimenti  che  riguardano  l'applicazione delle misure di
   prevenzione  della  sorveglianza speciale semplice o con divieto o
   obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai  provvedimenti  giudiziari  relativi ai reati di competenza del
   giudice  di  pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle
   iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai  provvedimenti  di  interdizione e di inabilitazione, quando e'
   stata revocata;
n) ai  provvedimenti  concernenti il fallimento, quando il fallito e'
   stato riabilitato con sentenza definitiva.
  2.  Se  e'  stata  dichiarata  la  riabilitazione speciale ai sensi
dell'articolo  24  del  regio  decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa
al minore.

  (art.  689  c.p.p,  194,  c.  2,  att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2,
d.lgs.  n.  274/2000;  art.  24,  settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934,
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
 
          Note all'art. 24:
              -  Per  il  testo  dell'art. 175 del codice penale vedi
          note all'art. 5.
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 167 e 556 del
          codice penale e l'art. 445 di procedura penale:
              "Art. 167 (Estinzione del reato).
              Se,  nei  termini stabiliti, il condannato non commette
          un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole,
          e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.
              In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene".
              "Art. 556 (Bigamia).
              Chiunque,   essendo  legato  da  un  matrimonio  avente
          effetti  civili,  ne  contrae  un altro, pur avente effetti
          civili,  e'  punito con la reclusione da uno a cinque anni.
          Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  non  essendo coniugato,
          contrae  matrimonio con persona legata da matrimonio avente
          effetti civili.
              La  pena  e'  aumentata  se  il colpevole ha indotto in
          errore  la  persona,  con la quale ha contratto matrimonio,
          sulla liberta' dello stato proprio o di lei.
              Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo,
          e'   dichiarato  nullo,  ovvero  e'  annullato  il  secondo
          matrimonio  per  causa  diversa  dalla bigamia, il reato e'
          estinto,  anche  rispetto  a  coloro  che sono concorsi nel
          reato,  e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione
          e gli effetti penali.".
              "Art.  445  (Effetti  dell'applicazione  della  pena su
          richiesta).  1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2,
          non  comporta  la  condanna  al  pagamento  delle spese del
          procedimento  ne'  l'applicazione  di  pene accessorie e di
          misure  di  sicurezza,  fatta  eccezione della confisca nei
          casi  previsti  dall'art.  240,  comma 2 del codice penale.
          Salvo  quanto  previsto  dall'art.  653,  anche  quando  e'
          pronunciata  dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza
          non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve
          diverse  disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a
          una pronuncia di condanna.
              2.  Il  reato e' estinto se nel termine di cinque anni,
          quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni,
          quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato
          non  commette  un  delitto ovvero una contravvenzione della
          stessa  indole.  In  questo  caso  si estingue ogni effetto
          penale,  e  se e' stata applicata una pena pecuniaria o una
          sanzione  sostitutiva,  l'applicazione  non  e' comunque di
          ostacolo  alla  concessione  di  una successiva sospensione
          condizionale della pena".
              -   Per   il   testo  dell'art.  24  del  citato  regio
          decreto-legge  20  luglio 1934, n. 1404, vedi note all'art.
          3.
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  45  del  citato decreto legislativo n. 274/2000,
          abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico
          qui pubblicato:
              "Art.   45   (Certificati   del  casellario  giudiziale
          richiesti dal privato). - 1. Nei certificati del casellario
          giudiziale  rilasciati  a norma dell'art. 689 del codice di
          procedura  penale non sono riportate le iscrizioni relative
          alle sentenze emesse dal giudice di pace.".
              -   Per  il  testo  dell'art.  63  del  citato  decreto
          legislativo n. 274/2000 vedi art. 5.
              -  Per  il  testo dell'art. 689 del codice di procedura
          penale vedi note all'art. 23.
              -  Per  il  testo dell'art. 194, disp. att. c.p.p. vedi
          note all'art. 3.