Art. 24 (L) Certificato generale del casellario giudiziale Richiesto dall'interessato 1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale; c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, quando e' stata revocata; n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva. 2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore. (art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
Note all'art. 24: - Per il testo dell'art. 175 del codice penale vedi note all'art. 5. - Si riporta il testo degli articoli 167 e 556 del codice penale e l'art. 445 di procedura penale: "Art. 167 (Estinzione del reato). Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto. In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene". "Art. 556 (Bigamia). Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili. La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.". "Art. 445 (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). 1. La sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma 2 del codice penale. Salvo quanto previsto dall'art. 653, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna. 2. Il reato e' estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se e' stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena". - Per il testo dell'art. 24 del citato regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, vedi note all'art. 3. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo n. 274/2000, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 45 (Certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato). - 1. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'art. 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace.". - Per il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 274/2000 vedi art. 5. - Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale vedi note all'art. 23. - Per il testo dell'art. 194, disp. att. c.p.p. vedi note all'art. 3.