Art. 26 (L) Certificato civile del casellario giudiziale Richiesto dall'interessato 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative: a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati; b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitato con sentenza definitiva; c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato. (art. 689 c.p.p.)
Note all'art. 26: - Per il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 23.