ART. 27 (L) 
(Certificato  del   casellario   dei   carichi   pendenti   richiesto
                          dall'interessato) 
 
   1. L'interessato ha il diritto di ottenere  il  certificato  senza
motivare la richiesta. 
   2. Nel certificato sono  riportate  le  iscrizioni  esistenti  nel
casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative: 
a) alle condanne delle quali e' stato  ordinato  che  non  si  faccia
   menzione nel certificato a  norma  dell'articolo  175  del  codice
   penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; 
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda; 
c) alle condanne per i reati per i quali si e'  verificata  la  causa
   speciale di  estinzione  prevista  dall'articolo  556  del  codice
   penale; 
d)  ai  provvedimenti  previsti  dall'articolo  445  del  codice   di
procedura penale e ai decreti penali; 
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati  di  competenza  del
   giudice di pace emessi da un giudice diverso,  limitatamente  alle
   iscrizioni concernenti questi reati. 
 
(estensione dell'art. 689, c. 1, e parte del c. 2,  c.p.p.;  art.  21
d.m. 6 aprile 2001, n. 204) 
 
          Note all'art. 27:
              -  Per  il  testo  degli  articoli 175 e 556 del codice
          penale   e   445  del  codice  di  procedura  penale,  vedi
          rispettivamente le note all'art. 5 e 24.
              -  Per  il  testo dell'art. 689 del codice di procedura
          penale, vedi nota all'art. 23.
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 21 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2001,
          n.  204,  abrogato  a  decorrere dall'entrata in vigore del
          testo unico qui pubblicato:
              "Art.  21.  1. Le iscrizioni relative ai reati indicati
          nell'art.  4 del decreto legislativo non sono riportate nei
          certificati  di  cui  all'art. 110, comma 1, lettera c) del
          decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271, richiesti
          dell'interessato".