ART. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) 1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. 2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative: a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda; c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale; d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati. (estensione dell'art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204)
Note all'art. 27: - Per il testo degli articoli 175 e 556 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, vedi rispettivamente le note all'art. 5 e 24. - Per il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale, vedi nota all'art. 23. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 204, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 21. 1. Le iscrizioni relative ai reati indicati nell'art. 4 del decreto legislativo non sono riportate nei certificati di cui all'art. 110, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, richiesti dell'interessato".