ART. 28 (L) 
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai  gestori
                        di pubblici servizi) 
 
   1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori  di  pubblici  servizi
hanno diritto di ottenere i certificati  di  cui  all'articolo  23  e
all'articolo 27, relativo a persone maggiori  di  eta',  quando  tale
certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni. 
   (art. 688, c. 1, c.p.p, art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988) 
 
          Note all'art. 28:
              -  Per  il  testo dell'art. 688 del codice di procedura
          penale, vedi note all'art. 21.
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  14  del  citato  d.P.R.  n. 448/1988, abrogato a
          decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  testo  unico  qui
          pubblicato:
              "Art.  14 (Casellario giudiziale per i minorenni). - 1.
          Presso   ciascun   tribunale  per  i  minorenni,  sotto  la
          vigilanza   del  procuratore  della  Repubblica  presso  il
          medesimo   tribunale,   l'ufficio   del  casellario  per  i
          minorenni  raccoglie  e conserva, oltre alle annotazioni di
          cui e' prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di
          legge,  l'estratto dei provvedimenti indicati nell'art. 686
          del  codice  di procedura penale riguardanti minorenni nati
          nel distretto.
              2.   I   provvedimenti  e  le  annotazioni  riguardanti
          minorenni  nati  all'estero  o  dei  quali non si e' potuto
          accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si
          conservano  nell'ufficio del casellario presso il tribunale
          per i minorenni di Roma.
              3.  Le  certificazioni  relative  alle  iscrizioni  nel
          casellario   per  i  minorenni  possono  essere  rilasciate
          soltanto  alla  persona  alla  quale  si riferiscono o alla
          autorita' giudiziaria".