ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi) 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni. (art. 688, c. 1, c.p.p, art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)
Note all'art. 28: - Per il testo dell'art. 688 del codice di procedura penale, vedi note all'art. 21. - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 14 del citato d.P.R. n. 448/1988, abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del testo unico qui pubblicato: "Art. 14 (Casellario giudiziale per i minorenni). - 1. Presso ciascun tribunale per i minorenni, sotto la vigilanza del procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, l'ufficio del casellario per i minorenni raccoglie e conserva, oltre alle annotazioni di cui e' prevista l'iscrizione da particolari disposizioni di legge, l'estratto dei provvedimenti indicati nell'art. 686 del codice di procedura penale riguardanti minorenni nati nel distretto. 2. I provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all'estero o dei quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato si conservano nell'ufficio del casellario presso il tribunale per i minorenni di Roma. 3. Le certificazioni relative alle iscrizioni nel casellario per i minorenni possono essere rilasciate soltanto alla persona alla quale si riferiscono o alla autorita' giudiziaria".