ART. 29 (L)
  (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

   1.  Il  certificato  per  ragioni  di  elettorato contiene solo le
iscrizioni  esistenti  nel  casellario  giudiziale  che  incidono sul
diritto   elettorale,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, e successive
modificazioni.
   2.  L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  il certificato senza
motivare  la  richiesta;  soggetti  diversi  dall'interessato possono
richiedere  lo  stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo
comma,  e  dell'articolo  32,  primo  comma,  n.  5), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967,  n. 223, e successive
modificazioni.
   (art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)
 
          Note all'art. 29:
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 29 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1967, n. 223
          (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la rivisione delle
          liste elettorali).
              "Art. 2. 1. Non sono elettori:
                a)  coloro  che sono dichiarati finche' dura lo stato
          di  fallimento,  ma  non oltre cinque anni dalla data della
          sentenza dichiarativa del fallimento;
                b)   coloro   che   sono   sottoposti,  in  forza  di
          provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui
          all'art.  3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da
          ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n.
          327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
                c)   coloro   che   sono   sottoposti,  in  forza  di
          provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o
          alla  liberta'  vigilata o al divieto di soggiorno in uno o
          piu' comuni o in una o piu' province, a norma dell'art. 215
          del   codice   penale,   finche'  durano  gli  effetti  dei
          provvedimenti stessi;
                d)  i  condannati  a pena che importa la interdizione
          perpetua dai pubblici uffici;
                e)   coloro   che  sono  sottoposti  all'interdizione
          temporanea  dai  pubblici  uffici, per tutto il tempo della
          sua durata.
              2.  Le sentenze penali producono la perdita del diritto
          elettorale  solo  quando  sono  passate  in  giudicato.  La
          sospensione  condizionale della pena non ha effetto ai fini
          della privazione del diritto di elettorato".
              "Art.  29  (Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e
          legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18).
              La Commissione elettorale mandamentale:
                1)  esamina  le operazioni compiute dalla Commissione
          comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
                2)  cancella  dagli elenchi formati dalla Commissione
          comunale   i   cittadini   indebitamente  proposti  per  la
          iscrizione  o per la cancellazione, anche quando non vi sia
          reclamo;
                3)   decide   sulle   domande   d'iscrizione   o   di
          cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
              La  commissione,  prima  di  iscrivere, su domanda o di
          ufficio,   coloro  che  da  nuovi  documenti  risultino  in
          possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il
          certificato del casellario giudiziale.
              La   commissione   si  raduna  entro  i  cinque  giorni
          successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
              I  ricorsi  presentati,  ai  termini  dell'ultimo comma
          dell'art.  20,  dai  cittadini  residenti  all'estero  sono
          decisi  dalla  Commissione  elettorale  mandamentale  nella
          prima  riunione  dopo  la  loro  ricezione e le conseguenti
          eventuali  variazioni alle liste elettorali sono effettuate
          in occasione delle operazioni previste dell'art. 32.".
              Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come
          modificato dal testo unico qui pubblicato:
              "Art.  32  (Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e
          legge  22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2). -
          Alle  liste  elettorali,  rettificate  in  conformita'  dei
          precedenti  articoli,  non  possono  apportarsi,  sino alla
          rivisione  del semestre successivo, altre variazioni se non
          in conseguenza:
                1) della morte;
                2) della perdita della cittadinanza italiana.
                Le  circostanze  di  cui al presente ed al precedente
          numero debbono risultare da documento autentico;
                3)  della perdita del diritto elettorale, che risulti
          da   sentenza   o  da  altro  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria.  A  tale  scopo,  il questore incaricato della
          esecuzione  dei  provvedimenti  che  applicano le misure di
          prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
          il   cancelliere   o   il  funzionario  competenti  per  il
          casellario  giudiziale,  inviano,  ciascuno per la parte di
          competenza,    certificazione    delle   sentenze   e   dei
          provvedimenti   che   importano   la  perdita  del  diritto
          elettorale  al comune di residenza dell'interessato ovvero,
          quando  il  luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
          di   nascita.   La  certificazione  deve  essere  trasmessa
          all'atto  delle  registrazioni di competenza. Se la persona
          alla  quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
          risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
          e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
          accertamenti  per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
          la  partecipa  al  comune  nelle  cui liste il cittadino e'
          compreso;
                4)  del  trasferimento  della residenza. Gli iscritti
          che  hanno  perduto la residenza nel comune sono cancellati
          dalle  relative  liste, in base al certificato dell'ufficio
          anagrafico   attestante   la   avvenuta  cancellazione  dal
          registro  di  popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
          hanno  acquistato  la  residenza  nel Comune, sono iscritti
          nelle  relative  liste,  in  base  alla  dichiarazione  del
          sindaco  del  Comune di provenienza, attestante la avvenuta
          cancellazione   da   quelle   liste.  La  dichiarazione  e'
          richiesta   d'ufficio   dal   Comune  di  nuova  iscrizione
          anagrafica;
                5)  dell'acquisto  del  diritto elettorale per motivi
          diversi   dal  compimento  del  18o  anno  di  eta'  o  del
          riacquisto  del  diritto  stesso per la cessazione di cause
          ostative.   Ai   fini  della  iscrizione  il  sindaco  deve
          acquisire  presso  l'ufficio  anagrafico  e  richiedere  al
          casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
          le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
          e'  in  possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
          diritto di voto nel comune.
              Le  variazioni alle liste sono apportate dall'ufficiale
          elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le
          stesse  variazioni  sono  apportate  alle liste di sezione.
          Copia  del  verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa
          al  prefetto,  al  procuratore  della  Repubblica presso il
          tribunale  competente per territorio ed al presidente della
          Commissione elettorale mandamentale.
              La   Commissione  elettorale  mandamentale  apporta  le
          variazioni  risultanti  dagli anzidetti verbali nelle liste
          generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
          ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
              Alle  operazioni  previste  dal  presente  articolo  la
          commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
          mesi  e,  in  ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
          del  manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
          variazione  di  cui  ai  numeri  2),  3) e 4); non oltre il
          trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
          variazioni  di  cui  al  n.  5);  non oltre il quindicesimo
          giorno   anteriore   alla   data  delle  elezioni,  per  le
          variazioni di cui al n. 1).
              Le  deliberazioni della commissione elettorale comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  ai  numeri 2), 3) e 4)
          devono  essere  notificate  agli  interessati  entro  dieci
          giorni.
              Le  deliberazioni della commissione elettorale comunale
          relative  alle  variazioni  di  cui  al  n.  5)  unitamente
          all'elenco   degli   elettori  iscritti  ed  alla  relativa
          documentazione, sono depositate nella segreteria del comune
          durante  i primi cinque giorni del mese successivo a quello
          della  adozione  delle  variazioni  stesse. Del deposito il
          sindaco  da'  preventivo, pubblico avviso, con manifesto da
          affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici.
              Avverso  le deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
          ammesso  ricorso  alla  commissione elettorale mandamentale
          nel  termine  di  dieci  giorni, rispettivamente dalla data
          della notificazione o dalla data del deposito.
              La  Commissione  mandamentale  decide  sui  ricorsi nel
          termine  di  15  giorni  dalla  loro ricezione e dispone le
          conseguenti   eventuali   variazioni.   Le  decisioni  sono
          notificate  agli  interessati,  a  cura del sindaco, con le
          stesse modalita' di cui al comma precedente.
              Per  i  cittadini  residenti all'estero si osservano le
          disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.".
              -  Per  il  testo dell'art. 688 del codice di procedura
          penale vedi note all'art. 21.
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art. 195 delle disp. att. c.p.p.:
              "Art.   195  (Richiesta  del  certificato  spedito  per
          ragioni  di  elettorato).  -  1. Il certificato spedito per
          ragioni  di  elettorato  puo' essere richiesto anche da una
          persona  diversa  da  quella  alla  quale le iscrizioni del
          casellario   si  riferiscono.  Nella  domanda  deve  essere
          specificato   e   dimostrato  il  legittimo  interesse  del
          richiedente.".