Art. 23
                             (Consenso)

  1.  Il  trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici   economici   e'  ammesso  solo  con  il  consenso  espresso
dell'interessato.
  2.  Il  consenso  puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o
piu' operazioni dello stesso.
  3.  Il  consenso  e'  validamente  prestato  solo  se  e'  espresso
liberamente   e  specificamente  in  riferimento  ad  un  trattamento
chiaramente  individuato,  se  e' documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
  4.   Il   consenso  e'  manifestato  in  forma  scritta  quando  il
trattamento riguarda dati sensibili.