Art. 24 (Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso) 1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato; h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Note all'art. 24: - Per la legge 7 dicembre 2000, n. 397, vedi in nota all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. l della legge 8 ottobre 1997, n. 352): «Art. 6 (Dichiarazione)., - 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1. 2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c). 3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10. 4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».