Art. 26 
                   (Garanzie per i dati sensibili) 
 
  1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo  con
il consenso scritto  dell'interessato  e  previa  autorizzazione  del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti  stabiliti  dal
presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti. 
  2. Il Garante comunica la decisione  adottata  sulla  richiesta  di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il  Garante  puo'  prescrivere  misure  e  accorgimenti  a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e'  tenuto
ad adottare. 
  3. Il comma 1 non si applica al trattamento: 
    a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni  religiose  e
ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura  esclusivamente
religiosa  hanno  contatti  regolari  con  le  medesime  confessioni,
effettuato  dai  relativi   organi,   ovvero   da   enti   civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati  fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel  rispetto  dei  principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante; 
    b)  dei  dati   riguardanti   l'adesione   di   associazioni   od
organizzazioni  a  carattere  sindacale  o  di  categoria  ad   altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria. 
  4. I dati sensibili possono essere  oggetto  di  trattamento  anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante: 
    a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni,  enti  od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,  a  carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi  partiti  e
movimenti politici, per  il  perseguimento  di  scopi  determinati  e
legittimi individuati dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto  o  dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli  aderenti
o dei soggetti che in  relazione  a  tali  finalita'  hanno  contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o  diffusi  e  l'ente,  associazione  od
organismo determini  idonee  garanzie  relativamente  ai  trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le  modalita'  di  utilizzo  dei
dati  con  determinazione  resa  nota   agli   interessati   all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; 
    b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia  della
vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima  finalita'
riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo'  prestare  il  proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di  agire  o  per
incapacita' di intendere o di volere, il consenso e'  manifestato  da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da  un  familiare,  da  un  convivente  o,  in  loro   assenza,   dal
responsabile della struttura  presso  cui  dimora  l'interessato.  Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; 
    c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello  svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,  n.
397, o, comunque, per far valere o difendere in sede  giudiziaria  un
diritto, sempre che i dati siano  trattati  esclusivamente  per  tali
finalita'  e  per  il  periodo  strettamente   necessario   al   loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute  e
la vita sessuale, il diritto deve  essere  di  rango  pari  a  quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile; 
    d) quando e' necessario per  adempiere  a  specifici  obblighi  o
compiti previsti dalla legge, da un  regolamento  o  dalla  normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in  materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di  previdenza
e  assistenza,  nei  limiti  previsti  dall'autorizzazione  e   ferme
restando le  disposizioni  del  codice  di  deontologia  e  di  buona
condotta di cui all'articolo 111. 
  5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non  possono  essere
diffusi.