Art. 26 
    Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale 
    1. Le imprese autorizzate ai  sensi  dell'articolo  25  hanno  il
diritto di: 
    a)  fornire  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica  al
pubblico; 
    b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare  le
occorrenti dichiarazioni, per esercitare  il  diritto  di  installare
infrastrutture, in conformita' agli articoli 86, 87 e 88. 
    2. Allorche' tali imprese intendano fornire al  pubblico  reti  o
servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione  generale  da'
loro inoltre il diritto di: 
    a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e  di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari
di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione  europea,
alle condizioni del Capo III del presente Titolo; 
    b)  poter  essere  designate  quali  fornitori  di  una  o   piu'
prestazioni che rientrano negli obblighi di  servizio  universale  in
tutto il territorio nazionale o in una parte di  esso,  conformemente
alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.