Art. 27 
            Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri 
    1. Ogni qualvolta cio' sia possibile e sempre che il  rischio  di
interferenze dannose sia trascurabile  secondo  le  disposizioni  del
piano  nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze,   l'uso   delle
frequenze radio  non  e'  subordinato  alla  concessione  di  diritti
individuali di uso. 
    2. Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non  sia  subordinato
alla concessione  di  diritti  individuali  di  uso,  il  diritto  di
utilizzarle  deriva  dall'autorizzazione  generale  e   le   relative
condizioni di uso sono in essa stabilite. 
    3.  Qualora  sia  necessario  concedere  diritti  di  uso   delle
frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali  diritti,
a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti  o  servizi
di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione  generale,
nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera  c),  e  di
ogni altra disposizione  che  garantisca  l'uso  efficiente  di  tali
risorse in conformita' delle disposizioni contenute nel Capo  II  del
Titolo I. 
    4. I diritti individuali di  uso  delle  frequenze  radio  e  dei
numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio
e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale. 
    5. Fatti salvi  criteri  e  procedure  specifici  previsti  dalla
normativa vigente in materia di concessione di diritti di  uso  delle
frequenze radio ai fornitori di servizi di  contenuto  radiofonico  o
televisivo,  i  diritti  di  uso  sono  concessi  mediante  procedure
pubbliche,  trasparenti  e  non  discriminatorie.  Nel   caso   delle
frequenze radio il Ministero, nel concedere  i  diritti,  precisa  se
essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e  a
quali condizioni, conformemente all'articolo 14. 
    6. Il numero dei diritti di uso da  concedere  per  le  frequenze
radio puo' essere  limitato  solo  quando  cio'  sia  necessario  per
garantire l'uso efficiente  delle  frequenze  stesse  in  conformita'
all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1. 
    7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa  per  la
concessione di diritti individuali di uso delle  frequenze  radio  si
applicano le disposizioni dell'articolo 29. 
    8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche  le  decisioni
in materia  di  diritti  di  uso,  non  appena  ricevuta  la  domanda
completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi
specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei
settimane  nel  caso  delle  frequenze  radio  assegnate  per   scopi
specifici nell'ambito  del  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali
accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al
coordinamento  internazionale  delle  frequenze  e  delle   posizioni
orbitali  dei  satelliti.  Se  la  domanda  risulta  incompleta,   il
Ministero,  entro  i  termini  sopra   indicati,   invita   l'impresa
interessata  ad  integrarla.  I  termini  vengono  sospesi  fino   al
recepimento delle integrazioni, che debbono  pervenire  al  Ministero
entro  e  non  oltre  dieci  giorni  dalla  richiesta.   Il   mancato
ricevimento nei  termini  delle  integrazioni  richieste  costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri. 
    9. Qualora l'Autorita' decida, previa consultazione  delle  parti
interessate ai sensi dell'articolo 11,  che  i  diritti  di  uso  dei
numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico  eccezionale
debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o
comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.