Art. 30 
             Assegnazione armonizzata delle frequenze radio 
    1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato,  le
condizioni e le procedure di accesso siano state  concordate,  e  gli
operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai
sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni  comunitarie,
i diritti individuali di uso  delle  frequenze  radio  sono  concessi
secondo le modalita' stabilite da  tali  accordi  e  disposizioni.  A
condizione che nel caso di una procedura di  selezione  comune  siano
stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto  di
uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte
altre condizioni, ne' criteri o procedure supplementari  che  possano
limitare,   alterare   o   ritardare   la    corretta    applicazione
dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.