Art. 35 
    Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di 
                      installare infrastrutture 
    1. I contributi per  la  concessione  di  diritti  di  uso  delle
frequenze radio o dei numeri sono fissati dal  Ministero  sulla  base
dei criteri stabiliti dall'Autorita'. 
    2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi  nella
misura prevista dall'allegato n. 10. 
    3. Per i contributi relativi alla  concessione  dei  diritti  per
l'installazione, su aree pubbliche,  di  infrastrutture  di  reti  di
comunicazione elettronica, si applicano le  disposizioni  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 93. 
    4. I contributi sono  trasparenti,  obiettivamente  giustificati,
proporzionati allo scopo, non discriminatori e  tengono  conto  degli
obiettivi di cui all'articolo 13.