Art. 39 
                             Sperimentazione 
    1. Fatti salvi i criteri e le procedure  specifiche  previsti  da
norme di legge e di regolamento in materia di  sperimentazione  della
radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la
sperimentazione di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  e'
subordinata  a  dichiarazione   preventiva.   L'impresa   interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare
o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti  da
loro   delegati,   contenente   l'intenzione   di   effettuare    una
sperimentazione di  reti  o  servizi  di  comunicazione  elettronica,
conformemente al modello riportato nell'allegato n. 12. L'impresa  e'
abilitata ad iniziare la sperimentazione  a  decorrere  dall'avvenuta
presentazione della dichiarazione. Ai sensi  dell'articolo  19  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero,
entro  e  non  oltre  trenta   giorni   dalla   presentazione   della
dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza  dei  presupposti  e
dei requisiti richiesti e dispone, se  del  caso,  con  provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attivita'. 
    2. La dichiarazione di cui al comma 1: 
    a) non  prefigura  alcun  titolo  per  il  conseguimento  di  una
successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a  fini
commerciali, della  rete  o  servizio  di  comunicazione  elettronica
oggetto di sperimentazione; 
    b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo
di rete o servizio, ne' in relazione all'area  o  alla  tipologia  di
utenza interessate; 
    c) puo' prevedere, a causa della  limitatezza  delle  risorse  di
spettro radio disponibili per le  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica,  l'espletamento  della  sperimentazione  in  regime   di
condivisione di frequenze. 
    3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare: 
    a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di
uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; 
    b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque
non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato  per  l'avvio
della stessa; 
    c) l'estensione dell'area operativa, le modalita'  di  esercizio,
la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che,  comunque,  non
puo' superare le tremila unita',  e  il  carattere  sperimentale  del
servizio; 
    d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli  utenti  che
aderiscono alla sperimentazione; 
    e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale  del
servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta; 
    f)  l'obbligo  di  comunicare  al  Ministero  i  risultati  della
sperimentazione al termine della stessa. 
    4. Se  la  sperimentazione  prevede  la  concessione  di  diritti
individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,  il  Ministero
li concede, entro due settimane dal ricevimento  della  dichiarazione
nel caso di numeri assegnati  per  scopi  specifici  nell'ambito  del
piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane  nel  caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici  nell'ambito  del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la  dichiarazione
risulta incompleta, il Ministero, entro  i  termini  sopra  indicati,
invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi
fino al recepimento  delle  integrazioni  che  debbono  pervenire  al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il  mancato
ricevimento nei  termini  delle  integrazioni  richieste  costituisce
rinuncia alla sperimentazione. 
    5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica  la  procedura
di cui al comma 1 e la presentazione della  richiesta  deve  avvenire
con sessanta giorni d'anticipo rispetto alla scadenza. 
 
          Nota all'art. 39:
              - Per  l'art.  19  della  legge  7 agosto 1990, n. 241,
          recante:   «Nuove   norme   in   materia   di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi» si vedano le note all'art. 25.