Art. 29
                               Appalto

  1.  Ai  fini  della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo,  il  contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo   1655   del   codice   civile,   si   distingue  dalla
somministrazione  di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da  parte  dell'appaltatore,  che  puo' anche risultare, in relazione
alle  esigenze  dell'opera  o  del  servizio  dedotti  in  contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori  utilizzati  nell'appalto,  nonche'  per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
  2.  In  caso  di  appalto  di servizi il committente imprenditore o
datore  di  lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il
limite  di  un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali
dovuti.
  3.  L'acquisizione  del  personale  gia'  impiegato  nell'appalto a
seguito  di  subentro  di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto,   non  costituisce  trasferimento  d'azienda  o  di  parte
d'azienda.
 
          Nota all'art. 29:
              -  Il  testo  dell'art.  1655  del  codice civile e' il
          seguente:
              "Art.  1655  (Nozione). - L'appalto e' il contratto col
          quale  una  parte  assume,  con  organizzazione  dei  mezzi
          necessari  e  con gestione a proprio rischio, il compimento
          di  una  opera  o  di un servizio verso un corrispettivo in
          danaro.".