Art. 30
                              Distacco

  1.  L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
per  soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori  a  disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
  2.  In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
  3.  Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con  il  consenso  del  lavoratore  interessato.  Quando  comporti un
trasferimento  a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella
in  cui  il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto
per   comprovate   ragioni   tecniche,  organizzative,  produttive  o
sostitutive.
  4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
          Nota all'art. 30:
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma 3, del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, (Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
              "3.  Gli  accordi  sindacali,  al  fine  di  evitare le
          riduzioni  di  personale,  possono regolare il comando o il
          distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per
          una durata temporanea.".