Art. 30
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella
in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
"3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le
riduzioni di personale, possono regolare il comando o il
distacco di uno o piu' lavoratori dall'impresa ad altra per
una durata temporanea.".