Art. 49
             Esternalizzazioni di servizi da parte delle
        aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

  1.  Al  fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
   da  parte  delle  aziende  ospedaliere  e  delle aziende sanitarie
   locali,  le  maggiori  entrate corrispondenti all'IVA gravante sui
   servizi,   originariamente  prodotti  all'interno  delle  predette
   aziende,  e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in
   vigore     del    presente    decreto,    a    soggetti    esterni
   all'amministrazione  affluiscono  ad  un fondo istituito presso il
   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.  Sono,  comunque,
   preliminarmente   detratte   le   quote   dell'imposta   spettanti
   all'Unione  europea,  nonche'  quelle  attribuite  alle Regioni, a
   decorrere,  per  le  Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva
   determinazione   dell'aliquota   di   compartecipazione  regionale
   all'imposta  sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 dei decreto
   legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di
   Trento e Bolzano. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del
   presente   comma  nonche'  per  la  ripartizione  del  fondo  sono
   stabilite  con  decreto  di natura non regolamentare, adottato dal
   Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
   permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
   autonome di Trento e Bolzano.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
   di  euro  per  l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24
   milioni  di  euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere
   dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
   recate  dal  presente  decreto.  Il Ministro dell'economia e delle
   finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, le
   occorrenti variazioni di bilancio.