Art. 50 
Disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei  rimborsi  ai
soggetti erogatori di servizi sanitari nonche' per il monitoraggio  e
                   controllo della spesa sanitaria 
 
  1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di 
   utilizzazione della carta nazionale dei servizi per  le  finalita'
   stabilite dal comma 9 dell'articolo 52  della  legge  27  dicembre
   2002, n. 289, per una piu' rapida liquidazione dei  rimborsi  alle
   farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti  al
   pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori  di
   servizi sanitari,  nonche'  di  un  piu'  attento  monitoraggio  e
   controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, il Ministero
   dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  della
   salute  e  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
   Dipartimento per l'innovazione e  le  tecnologie,  approva,  entro
   quindici giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  presente
   decreto, il modello di ricetta medica  a  lettura  ottica  di  cui
   all'allegato disciplinare del decreto del Ministro  della  sanita'
   11 luglio 1989, n. 350, valido per il S.S.N. a decorrere dal sesto
   mese successivo alla data della  suo  approvazione;  il  Ministero
   dell'economia e  delle  finanze  cura  altresi'  la  stampa  e  la
   consegna  delle  ricette  ai  medici  del   S.S.N.   che   operano
   sull'intero territorio nazionale. Nelle ricette e'  riportato,  in
   aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di  compilazione  dei
   dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice a
   barre recante i dati di identificazione dei medici  del  S.S.N.  e
   delle rispettive AA.SS.LL., di  appartenenza.  Nella  compilazione
   della   ricetta   e'   sempre   riportato   il   codice    fiscale
   dell'assistito, anche in formato  codice  a  barre.  Detto  codice
   sara' rilevabile,  superato  il  periodo  di  prima  applicazione,
   attraverso apposita tessera. 
  2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, 
   pubbliche e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico,
   dal sesto mese successivo alla data di approvazione del modello di
   cui al comma 1, nonche' i laboratori di analisi e gli  altri  enti
   erogatori  di  servizi  sanitari,  a  partire  dal   decimo   mese
   successivo alla predetta approvazione, effettuano  la  rilevazione
   ottica della ricetta e l'invio della  sua  immagine  al  Ministero
   dell'economia e delle finanze. La rilevazione dell'immagine  della
   ricetta ed il suo invio al Ministero dell'economia e delle finanze
   e' effettuata con cadenza giornaliera, non oltre  le  ventiquattro
   ore dal  momento  della  spedizione  della  ricetta;  in  caso  di
   interruzione  accidentale  del  servizio  di  trasmissione   dati,
   l'invio dell'immagine avviene entro le ventiquattro ore successive
   dal momento del ripristino del servizio. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, a sua cura 
   e spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie,  i
   dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al  comma  1,  le
   apparecchiature ed i collegamenti  telematici  occorrenti  per  la
   rilevazione ottica e l'invio delle immagini di cui al comma 2.  In
   nessun  caso  le  apparecchiature  consentono  la  raccolta  o  la
   conservazione dei dati in  ambiente  residente  dopo  la  conferma
   della ricezione telematica dell'immagine della  ricetta  da  parte
   del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Al  momento  della
   ricezione dell'immagine della ricetta, il Ministero  dell'economia
   e  delle  finanze,  con  modalita'   esclusivamente   automatiche,
   inserisce i dati da essa desumibili  in  archivi  distinti  e  non
   interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in  modo
   che sia assolutamente separato il codice fiscale dell'assistito da
   tutti gli altri dati desunti dall'immagine della relativa ricetta.
   In  ogni  caso,  prima  dell'acquisizione   del   codice   fiscale
   dell'assistito nel relativo archivio, il Ministero dell'economia e
   delle finanze verifica, con modalita'  esclusivamente  automatica,
   attraverso  l'anagrafe  tributaria  e  sulla  base  dei  parametri
   integrativi o correttivi a tal fine  eventualmente  forniti  dalle
   Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun assistito
   alla prestazione sanitaria economicamente  agevolata,  cancellando
   subito e in via definitiva il codice  fiscale  dell'assistito  che
   risulta privo di tale diritto. A questo  fine,  con  provvedimento
   dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato
   entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
   decreto, sono stabili i dati che il  Ministero  della  salute,  le
   Regioni, le Province autonome, le AA.SS.LL.  e  il  Ministero  del
   lavoro  e  delle  politiche  sociali  trasmettono   al   Ministero
   dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, nei 
   trenta giorni successivi alla data del predetto provvedimento. 
  4. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito 
   trattare i dati acquisiti nell'archivio relativo ai codici fiscali
   degli assisiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri  dati
   desunti dalle immagini delle ricette per fornire mensilmente  alle
   Regioni e  alle  Province  autonome  gli  schemi  di  proposta  di
   rimborso dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli
   altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi  di  cui  al
   comma  3  sono  resi  disponibili  all'accesso  esclusivo,   anche
   attraverso interconnessione, delle AA.SS.LL. di ciascuna Regione e
   Provincia autonoma per  la  verifica  ed  il  riscontro  dei  dati
   occorrenti alla liquidazione periodica delle somme  spettanti,  ai
   sensi delle  disposizioni  vigenti,  alle  farmacie,  pubbliche  e
   private,  ai  dispensari  di  farmaci  aperti  al   pubblico,   ai
   laboratori di analisi e  agli  altri  enti  erogatori  di  servizi
   sanitari. 
  5. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera 
   a), della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  ai  fini  dell'accesso
   all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
   per gli anni 2003,  2004  e  2005,  si  ritiene  rispettato  dalle
   regioni e province autonome anche aderendo  alle  disposizioni  di
   cui al presente articolo. Nel caso in cui le  regioni  e  province
   autonome  provvedano  ad   attivare   direttamente   nel   proprio
   territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche,  le
   stesse hanno l'obbligo di trasmettere, con  modalita'  telematica,
   al Ministero dell'economia e delle finanze copia dei dati da  esse
   acquisiti, cosi' come stabilito dal decreto dirigenziale di cui al
   comma 1 del presente articolo. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la 
   spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2003.  Al
   relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
   stanziamento iscritto, ai fini del bilancio  triennale  2003-2005,
   nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  di  conto  capitale
   "Fondo  speciale"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2003,  allo   scopo
   parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
   Ministero".  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
   variazioni di bilancio.