Art. 51
               Interventi per le aree sottoutilizzate

  1.  Una  quota  del  fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  di  cui
   all'articolo  61  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, per un
   importo  pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per
   l'anno  2004, 10 milioni di euro per l'anno 2005, e di 330 milioni
   di euro per l'anno 2006, e' accantonata quale riserva premiale, da
   destinare  alle  aree sottoutilizzate delle Regioni che conseguono
   obiettivi  di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del
   settore   sanitario.   Il   Comitato   interministeriale   per  la
   programmazione  economica (CEPE), sentita la Conferenza permanente
   per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
   Trento e di Bolzano, determina l'entita' della riserva premiale di
   ciascuna Regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno
   sanitario,  nonche'  i  criteri  di assegnazione in relazione allo
   stato  di  attuazione  della  riduzione  del  deficit  sanitario e
   tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole Regioni
   interessate,  All'eventuale  assegnazione  il CIPE provvede con le
   procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.