Art. 31.
                      (Relazione al Parlamento)
1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  A  decorrere  dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1
comprende  altresi'  le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi
di  reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita'
delle  Forze  armate  e  sullo  stato dei reclutamenti nelle carriere
iniziali  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e militare e
del Corpo militare della Croce Rossa".
 
          Nota all'art. 31:
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
          331 del 2000, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6  (Relazione  al  Parlamento). - 1. A decorrere
          dall'anno  successivo  a  quello  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui all'art. 3, il Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          difesa,  presenta  al Parlamento la relazione annuale sullo
          stato    della    disciplina   militare   e   sullo   stato
          dell'organizzazione  delle  Forze  armate in relazione agli
          obiettivi  di  ristrutturazione, nella quale in particolare
          riferisce  sul  livello di operativita' delle singole Forze
          armate,  sul  grado  di integrazione del personale militare
          volontario  femminile  e sull'azione della struttura di cui
          al  comma  1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce quelle
          di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed
          all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.
              1-bis.  A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui
          al   comma   1   comprende   altresi'  le  valutazioni  sul
          conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari
          necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e
          sullo  stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e militare e del
          Corpo militare della Croce rossa.».