Art. 32.
                       (Copertura finanziaria)
1.  Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di
cui al Capo VII, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa
di   euro   392.999.573.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  della  proiezione  per  l'anno  2005 dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle    finanze    per   l'anno   2004,   allo   scopo   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  Capo VII, e'
autorizzata  la  spesa  di  euro  169.119  per  l'anno  2004, di euro
48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno
2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantona-mento  relativo  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.