Art. 78. Disposizioni di coordinamento 1 A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonche' i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. 3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei " ragionieri e periti commerciali". 4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli locali e nazionali "dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e nazionali dei ragionieri e periti commerciali.