Art. 78.
                    Disposizioni di coordinamento

  1  A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli
albi  dei  dottori  commercialisti"  o  ai  "dottori commercialisti",
nonche'  i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti
commerciali"  o  ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle
disposizioni  vigenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto,   si  intendono  riferiti  agli  iscritti  nella  Sezione  A
Commercialisti dell'Albo.
  2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  i  richiami  ai "dottori
commercialisti  o  esperti  contabili  contenuti  nelle  disposizioni
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, si
intendono  riferiti  agli  iscritti  nella  Sezione  A Commercialisti
dell'Albo.
  3.  Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti
o  esperti  contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli
iscritti  negli  Albi  dei  "dottori commercialisti" ed agli iscritti
negli Albi dei " ragionieri e periti commerciali".
  4.  Fino  al  31  dicembre  2007,  i  richiami ai Consigli locali e
nazionali   "dell'Ordine   dei   dottori  commercialisti  ed  esperti
contabili"  contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, si intendono riferiti, nell'ambito
delle rispettive competenze, ai Consigli territoriali e nazionale dei
dottori  commercialisti  e  ai  Consigli territoriali e nazionali dei
ragionieri e periti commerciali.