Art. 22.
                       Trasmissioni simultanee

  1.  Al  fine  di  favorire  la progressiva affermazione delle nuove
tecnologie  trasmissive,  ai  fornitori  di  contenuti  in  chiaro su
frequenze  terrestri  e' consentita, previa notifica al Ministero, la
trasmissione  simultanea  di  programmi  per  mezzo  di  ogni rete di
comunicazione  elettronica, sulla base della disciplina stabilita con
regolamento dell'Autorita'.