Art. 36. 
                     Formalita' all'importazione 
  1. I  vegetali,  i  prodotti  vegetali  o  le  altre  voci  di  cui
all'allegato V,  parte  B,  che  vengono  introdotti  nel  territorio
doganale comunitario in provenienza da  un  Paese  terzo,  a  partire
dalla data della loro entrata, sono sottoposti a  vigilanza  doganale
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice doganale comunitario e
anche  alla  sorveglianza  del   Servizio   fitosanitario   regionale
competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti  ad
uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16,  lettere
a), d), e), f) e g), del Codice doganale comunitario,  soltanto  dopo
che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37  e  39,
allo scopo di accertare: 
    a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci  non  sono
contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A; 
    b)  che  i  vegetali   ed   i   prodotti   vegetali   specificati
nell'allegato II, parte  A,  non  sono  contaminati  dagli  organismi
nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato; 
    c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre  voci  elencati
nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che
li  riguardano,  indicati  in  tale  allegato  o,   se   applicabile,
all'opzione dichiarata nel  certificato  a  norma  dell'articolo  37,
comma 7; 
    d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le  altre  voci  di  cui
all'allegato  V,  parte  B,  sono  accompagnati  dall'originale   del
certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario
di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di  cui
all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati  elettronici
o marchi previsti dalla vigente normativa in materia. 
  2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti  vegetali
o di altre voci destinati ad una zona  protetta,  in  relazione  agli
organismi nocivi e ai  requisiti  speciali  elencati  rispettivamente
nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e  nell'allegato
IV, parte B, per tale zona protetta. 
  3.  I  Servizi  fitosanitari   regionali   possono   sottoporre   a
sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre  voci  diversi
da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel  territorio  doganale
comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di
entrata, per accertare quanto disposto al comma 1.  Questi  vegetali,
prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per  la
casseratura, la compartimentazione o la confezione  di  materiale  da
imballaggio effettivamente utilizzato nel  trasporto  di  oggetti  di
qualsiasi natura. 
  4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per  il  punto
di entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali,  i
prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza  di
cui al comma 1 fino  al  momento  in  cui  sono  state  espletate  le
formalita' prescritte e si e' pervenuti  alla  conclusione  che  essi
sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto. 
  5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di  rischio  di
diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1,  2
e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre  voci  contemplati
da una delle destinazioni  doganali  come  indicato  all'articolo  4,
comma 15, lettere b), c), d) ed e) del Codice doganale comunitario  o
dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4,  comma  16,
lettere b) e c), di medesimo codice. 
  6. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato  XXI  e,
se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da
Paesi terzi, per essere introdotti nel  territorio  della  Repubblica
italiana  debbono  essere  ispezionati  ufficialmente,  su   campione
rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione  da
parte  di  organismi  nocivi  alle  derrate  immagazzinate,  non  sia
presente un grado di infestazione elevato. 
  7. I vegetali importati dichiarati,  nell'ambito  delle  formalita'
doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione,  per
i quali non sono stati effettuati i relativi  controlli  fitosanitari
previsti per tali tipologie, non possono piu' mutare la  destinazione
d'uso  senza  specifica  autorizzazione  del  Servizio  fitosanitario
competente. 
 
          Nota all'art. 36: 
              - L'art. 37, comma 1, l'art. 4, comma 15,  lettere  b),
          c), d) ed e), comma 16, lettere b) e c) del Codice doganale
          comunitario, cosi' recita: 
              «Art. 37. -  1.  Le  merci  introdotte  nel  territorio
          doganale della Comunita' sono sottoposte,  fin  dalla  loro
          introduzione, a vigilanza  doganale.  Esse  possono  essere
          soggette a controlli  da  parte  delle  autorita'  doganali
          conformemente alle disposizioni vigenti.». 
              «Art. 4. - Ai fini del presente codice, s'intende per: 
                (Omissis); 
                15) destinazione doganale di una merce: 
                  a) (Omissis); 
                  b) la sua introduzione in zona franca o in deposito
          franco; 
                  c)  la  sua  riesportazione  fuori  del  territorio
          doganale della Comunita'; 
                  d) la sua distruzione; 
                  e) il suo abbandono all'Erario; 
                16) regime doganale: 
                  a) (Omissis); 
                  b) il transito; 
                  c) il deposito doganale;».