Art. 36. Formalita' all'importazione 1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f) e g), del Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare: a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A; b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato; c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7; d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia. 2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta. 3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura. 4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facolta' di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalita' prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto. 5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, comma 15, lettere b), c), d) ed e) del Codice doganale comunitario o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, comma 16, lettere b) e c), di medesimo codice. 6. I vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato XXI e, se necessario, anche i mezzi che li hanno trasportati, provenienti da Paesi terzi, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana debbono essere ispezionati ufficialmente, su campione rappresentativo al fine di accertare che, in caso di infestazione da parte di organismi nocivi alle derrate immagazzinate, non sia presente un grado di infestazione elevato. 7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalita' doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono piu' mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.
Nota all'art. 36: - L'art. 37, comma 1, l'art. 4, comma 15, lettere b), c), d) ed e), comma 16, lettere b) e c) del Codice doganale comunitario, cosi' recita: «Art. 37. - 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunita' sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorita' doganali conformemente alle disposizioni vigenti.». «Art. 4. - Ai fini del presente codice, s'intende per: (Omissis); 15) destinazione doganale di una merce: a) (Omissis); b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco; c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunita'; d) la sua distruzione; e) il suo abbandono all'Erario; 16) regime doganale: a) (Omissis); b) il transito; c) il deposito doganale;».