Art. 38. 
                     Esecuzione delle ispezioni 
  1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni  o
le partite provenienti da  un  Paese  terzo,  per  le  quali  non  e'
dichiarato nell'ambito delle formalita' doganali che consistono di  o
contengono  vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre   voci   elencati
nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono  seri  motivi
di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre  voci  siano
presenti. 
  2. Se da una ispezione doganale risulta  che  la  spedizione  o  la
partita proveniente da un Paese terzo consiste o  contiene  vegetali,
prodotti  vegetali  o  altre  voci   non   dichiarati   ed   elencati
nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione
ne  informa  immediatamente  il  Servizio   fitosanitario   regionale
competente, nell'ambito delle  forme  di  cooperazione  tra  Servizio
fitosanitario e autorita' doganali di cui all'articolo 39. 
  3. Nel caso in cui,  al  termine  di  un  controllo  da  parte  del
Servizio  fitosanitario  regionale  competente,  rimangono  dubbi  in
merito all'identita' del prodotto, in particolare per quanto riguarda
il genere o, la specie dei vegetali o  prodotti  vegetali  oppure  la
loro origine, si  considera  che  la  spedizione  contenga  vegetali,
prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. 
  4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi
nocivi nella Comunita' europea,  quanto  previsto  dall'articolo  36,
comma 1, non si applica: 
    a) all'entrata nel territorio comunitario di  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci che sono spostati da un punto  all'altro  nella
Comunita' europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo
senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno; 
    b) all'entrata nel territorio comunitario di  vegetali,  prodotti
vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in  uno
o due Paesi terzi passando attraverso il territorio  della  Comunita'
nell'ambito  di   procedure   doganali   appropriate,   senza   alcun
cambiamento del loro status doganale. 
  5.  Fatto  salvo   quanto   previsto   dall'articolo   7   rispetto
all'allegato III e purche'  non  ci  sia  rischio  di  diffusione  di
organismi nocivi nella Comunita' europea, non si  applica  l'articolo
36, comma  1,  all'entrata  nel  territorio  comunitario  di  piccoli
quantitativi di vegetali, prodotti vegetali,  prodotti  alimentari  o
alimenti per animali se  riguardano  vegetali  o  prodotti  vegetali,
destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non
industriali, ne' agricoli, ne' commerciali,  o  ad  essere  consumati
durante il trasporto. 
  6.  L'articolo  36,  comma  1,  non  si  applica  all'entrata   nel
territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o  altre  voci,
introdotti secondo le modalita' previste dal titolo X, per prove, per
scopi scientifici nonche' per lavori di selezione varietale. 
  7. Nel caso in cui non  vi  sia  alcun  rischio  di  diffusione  di
organismi nocivi nella Comunita' europea, il  Servizio  fitosanitario
regionale competente  puo',  in  deroga  all'articolo  36,  comma  1,
autorizzare l'importazione di vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre
voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella  immediata  zona
di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato  membro
per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa  zona  di
frontiera. 
  8. Nel  concedere  la  deroga  di  cui  al  comma  7,  il  Servizio
fitosanitario regionale  competente  per  territorio  ne  informa  il
Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della
persona  che  procede  alla  lavorazione,  che  mette  questi   dati,
regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea.  I
vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza
del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che  comprova  il
loro luogo di origine nel Paese terzo.