Art. 38. Esecuzione delle ispezioni 1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un Paese terzo, per le quali non e' dichiarato nell'ambito delle formalita' doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti. 2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito delle forme di cooperazione tra Servizio fitosanitario e autorita' doganali di cui all'articolo 39. 3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identita' del prodotto, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. 4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, non si applica: a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunita' europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale di transito interno; b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunita' nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale. 5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 rispetto all'allegato III e purche' non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, ne' agricoli, ne' commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto. 6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, introdotti secondo le modalita' previste dal titolo X, per prove, per scopi scientifici nonche' per lavori di selezione varietale. 7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunita' europea, il Servizio fitosanitario regionale competente puo', in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera. 8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.