Art. 39. Obblighi degli importatori 1. Le formalita' precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalita' necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio. 2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni: a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)»; b) dichiarazione «La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata; c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria; d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori. 3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo. 4. I «controlli documentali», i «controlli di identita» e i «controlli fitosanitari» nonche' la verifica del rispetto dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalita' doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato con le autorita' doganali, diverso dal luogo di destinazione. 5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento. 6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che non sussistano rischi fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.
Nota all'art. 39: - Per il Regolamento (CEE) n. 1262/84, vedi note alle premesse.