Art. 39. 
                     Obblighi degli importatori 
  1. Le formalita' precisate all'articolo 37, comma 1,  le  ispezioni
di cui all'articolo 38 e  i  controlli  relativi  al  rispetto  delle
disposizioni dell'articolo 7, con  riguardo  all'allegato  III,  sono
espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle  formalita'
necessarie  per  l'assoggettamento  al   regime   doganale   di   cui
all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle  disposizioni
della convenzione internazionale  sull'armonizzazione  dei  controlli
delle merci alle frontiere, in  particolare  dell'allegato  4,  quale
approvata dal Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio. 
  2. Gli importatori, o  i  loro  rappresentanti  in  dogana,  devono
assicurare  che  per  le  spedizioni  costituite  da,  o  contenenti,
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati  nell'allegato  V,
parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione  su
almeno uno dei documenti necessari per  l'assoggettamento  al  regime
doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni: 
    a) riferimento al tipo di vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre
voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale  integrata  delle
Comunita' europee (TARIC)»; 
    b) dichiarazione «La presente  spedizione  contiene  prodotti  di
rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi altra dichiarazione equivalente
concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il  Servizio
fitosanitario competente per il punto di entrata; 
    c)  numero  di  riferimento   della   necessaria   documentazione
fitosanitaria; 
    d) numero ufficiale di iscrizione  dell'importatore  al  Registro
ufficiale dei produttori. 
  3. Gli importatori o i loro rappresentanti in  dogana  devono  dare
notifica preventiva all'Ufficio doganale del punto di  entrata  e  al
Servizio fitosanitario regionale competente per il punto  di  entrata
dell'imminente arrivo delle spedizioni con congruo anticipo. 
  4. I  «controlli  documentali»,  i  «controlli  di  identita»  e  i
«controlli   fitosanitari»   nonche'   la   verifica   del   rispetto
dell'articolo  7,  con  riguardo  all'allegato  III,  devono   essere
espletati dal Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  il
punto di entrata unitamente alle formalita' doganali  necessarie  per
l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo  36,  presso
il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo,  concordato
con le autorita' doganali, diverso dal luogo di destinazione. 
  5.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  competenti  provvedono  ad
apporre sugli originali dei certificati o dei documenti  alternativi,
esclusi  i  marchi,  a  seguito  dell'ispezione,  il  proprio  timbro
contenente l'indicazione della denominazione  del  Servizio  e  della
data di presentazione del documento. 
  6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli  previsti
agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno  degli
aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche  nel  caso  non  sia  il
primo punto  di  sbarco,  a  condizione  che  non  sussistano  rischi
fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale. 
 
          Nota all'art. 39: 
              - Per il Regolamento (CEE) n. 1262/84, vedi  note  alle
          premesse.