Art. 40. 
                  Misure ufficiali all'importazione 
  1. Se, a seguito delle  ispezioni  previste  dall'articolo  36  sui
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati  nell'allegato  V,
parte B, e nell'allegato XXI risulta che le condizioni stabilite  dal
presente  decreto  sono  soddisfatte,   il   Servizio   fitosanitario
competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel  territorio
della  Repubblica   italiana,   rilasciando   apposito   nulla   osta
all'importazione o al transito, da presentare all'autorita'  doganale
competente. 
  2. Se la spedizione contiene  prodotti  elencati  nell'allegato  V,
parte A, detto  nulla  osta  all'importazione  potra'  sostituire  il
passaporto delle piante sino alla prima  destinazione  in  territorio
italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato  il  numero
di registrazione al Registro ufficiale  dei  produttori  della  ditta
importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante». 
  3. Se si ritiene, in esito alle formalita'  previste  dall'articolo
36, che  le  condizioni  stabilite  dal  presente  decreto  non  sono
soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci,  si
applicano, con oneri a carico degli importatori,  una  o  piu'  delle
seguenti misure ufficiali: 
    a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di tutti o  di
una parte dei prodotti; 
    b) il trasporto verso una  destinazione  esterna  alla  Comunita'
europea, conformemente ad appropriate procedure doganali  durante  il
tragitto all'interno della Comunita' e sotto sorveglianza ufficiale; 
    c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati; 
    d) la distruzione; 
    e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche'  non  siano
disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali; 
    f)  eccezionalmente  e  soltanto  in   determinate   circostanze,
trattamento adeguato se il Servizio fitosanitario regionale,  sentito
il Servizio fitosanitario centrale, ritiene che, come conseguenza del
trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio
di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato
puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non  elencati
nell'allegato I o nell'allegato II. 
  4. Per i casi in cui si applica il comma 1, lettere a), b) e c),  i
Servizi  fitosanitari  regionali  devono  annullare   i   certificati
fitosanitari  o  i  certificati  fitosanitari  di  riesportazione,  e
qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel
loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o  di  altre  voci.
All'atto dell'annullamento sul  certificato  o  sul  documento  viene
apposto,  in  prima  pagina  e  in  posizione  visibile,  un   timbro
triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o
«documento   annullato»   nonche'    l'indicazione    del    Servizio
fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto  verso
una destinazione esterna alla Comunita'  europea  o  del  ritiro.  La
dicitura deve figurare in stampatello  in  almeno  una  delle  lingue
ufficiali della Comunita' europea. 
  5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui  siano
stati  intercettati  vegetali,  prodotti  vegetali   o   altre   voci
provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti  fitosanitari
prescritti, nonche' dei motivi di tale intercettazione e delle misure
adottate  nei  confronti  della  spedizione  intercettata,   mediante
apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario
centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la protezione dei
vegetali interessato e, se del caso, anche  la  Commissione  europea,
possano esaminare il caso, in  particolare  per  prendere  le  misure
necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.