Art. 42. Punti di entrata 1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38. 2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attivita', comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1. 3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.