Art. 42. 
                          Punti di entrata 
  1.  I  vegetali,  prodotti   vegetali   e   altre   voci   indicati
nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti  dai  Paesi
terzi,  anche  se  contenuti  nei  pacchi  postali,  possono   essere
introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i
punti di entrata elencati nell'allegato VIII  del  presente  decreto,
ove devono essere effettuati i controlli previsti agli  articoli  36,
37 e 38. 
  2.  Gli  enti  gestori  dei  punti  di  entrata  devono  mettere  a
disposizione  del  Servizio  fitosanitario  competente  le  strutture
idonee all'espletamento delle loro attivita', comprese quelle per  la
conservazione, il deposito in quarantena del materiale  sottoposto  a
controllo e, se  necessario,  per  la  distruzione  (o  altro  idoneo
trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di  essa,
pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1. 
  3.  L'elenco  dei  punti  di  entrata  e   relative   modifiche   o
aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale  al
Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.