Art. 28 
 
                 Attivita' in regime di stabilimento 
 
  1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda
esercitare nel territorio della Repubblica  i  rami  vita  o  i  rami
danni, e' preventivamente autorizzata  dall'ISVAP  con  provvedimento
pubblicato nel Bollettino. 
  2.  L'autorizzazione  e'  efficace  limitatamente   al   territorio
nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni  sulle  condizioni
per l'accesso all'attivita'  all'estero  in  regime  di  liberta'  di
prestazione di servizi. 
  3.   L'impresa,   qualora   nello   Stato   di   origine   eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere autorizzata ad
esercitare esclusivamente i rami danni  o  i  rami  vita,  salvo  che
richieda l'autorizzazione all'esercizio dei  rami  vita  e  dei  rami
infortuni e malattia. 
  4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio  della
Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante  generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei  poteri  previsti
dall'articolo  23,  comma  2,  nonche'  del  potere  di  compiere  le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del  deposito
cauzionale previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza  sia
conferita ad  una  persona  giuridica,  si  applica  la  disposizione
contenuta   nell'articolo   23,   comma   2,   ultimo   periodo.   Il
rappresentante generale o,  se  diversa,  la  persona  preposta  alla
gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per
la  durata   dell'incarico,   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita' previsti dall'articolo 76. 
  5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti  per  il
rilascio dell'autorizzazione  iniziale,  ivi  compreso  l'obbligo  di
presentare  un  programma  di  attivita',  nonche'  il  possesso  nel
territorio della Repubblica di investimenti per un  ammontare  almeno
uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a
titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o  presso  la
Banca d'Italia, di una somma, in  numerario  o  in  titoli,  pari  ad
almeno alla meta' dell'importo  minimo.  Si  applica  l'articolo  14,
commi 2, 3 e 4. 
  6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati
i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad  altri
rami, di esercizio congiunto dei rami vita e  dei  rami  infortuni  e
malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15. 
  7. L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata quando  non
sia rispettato dallo Stato di origine  il  principio  di  parita'  di
trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese  aventi  la
sede legale nel territorio della Repubblica che intendano  costituire
o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.