Art. 19 
                          (Banca d'Italia) 
 
 
  1. La Banca d'Italia e' parte integrante  del  Sistema  europeo  di
banche centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della
Banca centrale europea. 
  2. La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico. 
  3.  Le  disposizioni  normative  nazionali,  di  rango  primario  e
secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei  suoi
organi l'indipendenza richiesta dalla normativa  comunitaria  per  il
migliore esercizio dei poteri attribuiti nonche'  per  l'assolvimento
dei compiti e dei doveri spettanti. 
  4. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni  e  con
particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del
principio  di  trasparenza,  naturale  complemento  dell'indipendenza
dell'autorita' di vigilanza. Riferisce del suo operato al  Parlamento
e al Governo con relazione semestrale sulla propria attivita'. 
  5. Gli atti emessi dagli organi della Banca  d'Italia  hanno  forma
scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo  periodo
del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Delle
riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito verbale. 
  6. La competenza  ad  adottare  i  provvedimenti  aventi  rilevanza
esterna rientranti nella competenza del governatore e quella relativa
agli atti adottati su sua delega sono trasferite al direttorio.  Agli
atti del direttorio si  applica  quanto  previsto  dal  comma  5.  Le
deliberazioni del direttorio sono adottate a maggioranza; in caso  di
parita' dei voti prevale il voto  del  governatore.  La  disposizione
contenuta nel primo periodo non si applica, comunque, alle  decisioni
rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali. 
  7. Il governatore dura in carica sei anni, con la  possibilita'  di
un solo rinnovo del mandato. Gli altri membri del  direttorio  durano
in carica sei anni, con  la  possibilita'  di  un  solo  rinnovo  del
mandato. In sede  di  prima  applicazione  i  membri  del  direttorio
diversi  dal   governatore   cessano   dalla   carica   secondo   una
articolazione   delle    scadenze    disciplinata    dallo    statuto
dell'Istituto, compresa in  un  periodo  comunque  non  superiore  ai
cinque anni. 
  8. La nomina del governatore e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Il  procedimento
previsto dal presente comma  si  applica  anche,  nei  casi  previsti
dall'articolo 14.2 del Protocollo sullo statuto del  Sistema  europeo
di banche centrali e della Banca centrale europea, per la revoca  del
governatore. Le disposizioni del presente comma e del  primo  periodo
del comma 7 entrano  in  vigore  alla  data  di  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  9. Lo statuto della Banca d'Italia e'  adeguato  alle  disposizioni
contenute nei commi da 1 a 7 entro due mesi dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, con le modalita' stabilite dal  comma  2
dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.  Entro
il medesimo termine lo  statuto  della  Banca  d'Italia  e'  adeguato
ridefinendo le competenze del Consiglio superiore  in  modo  tale  da
attribuire allo  stesso  anche  funzioni  di  vigilanza  e  controllo
all'interno della Banca d'Italia. Le  istruzioni  di  vigilanza  sono
adeguate alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 entro  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Con regolamento da adottare ai  sensi  dell'articolo  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  ridefinito  l'assetto  proprietario
della  Banca  d'Italia,  e  sono   disciplinate   le   modalita'   di
trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri  enti
pubblici. 
  11. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre  1990,
n. 287, sono abrogati. 
  12. Per le operazioni di acquisizione di cui  all'articolo  19  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 6  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che riguardano banche sono  necessarie
sia l'autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  ai  sensi  del  citato
articolo 19  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.  385,  per  le  valutazioni  di  sana  e  prudente
gestione,   sia   l'autorizzazione   dell'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della  citata  legge
n. 287 del 1990, ai sensi dell'articolo 6, comma  2,  della  medesima
legge, ovvero il nulla osta della stessa a seguito delle  valutazioni
relative all'assetto concorrenziale del mercato. 
  13. I provvedimenti delle Autorita' di cui al comma 12 sono emanati
con  un  unico  atto,  entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione
dell'istanza completa della documentazione  occorrente.  L'atto  deve
contenere  le  specifiche   motivazioni   relative   alle   finalita'
attribuite alle due Autorita'. 
  14.  Al  fine  di  assicurare   la   funzionalita'   dell'attivita'
amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti  vigilati,  le
Autorita' di cui al comma 12 si coordinano ai sensi dell'articolo 21. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  3  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove  norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi): 
              "Art. 3 (Motivazione  del  provvedimento).  -  1.  Ogni
          provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
          l'organizzazione   amministrativa,   lo   svolgimento   dei
          pubblici concorsi ed il personale,  deve  essere  motivato,
          salvo  che  nelle  ipotesi  previste  dal   comma   2.   La
          motivazione deve indicare  i  presupposti  di  fatto  e  le
          ragioni  giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
          dell'amministrazione,   in   relazione   alle    risultanze
          dell'istruttoria.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo   10   marzo   1998,   n.    43    (Adeguamento
          dell'ordinamento nazionale alle disposizioni  del  trattato
          istitutivo della Comunita' europea in materia  di  politica
          monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali): 
              "Art.  10  (Modifiche   dello   statuto   della   Banca
          d'Italia). - 1. Lo statuto della  Banca  e'  adeguato  alle
          previsioni contenute nel presente decreto. 
              2.  Le  modifiche  dello  statuto  della   Banca   sono
          deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti  e
          sono approvate dal Presidente della Repubblica con  proprio
          decreto, su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) [l'organizzazione del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.". 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  10
          ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza
          e del mercato), come modificvato dalla presente legge: 
              "Art. 20  (Aziende  ed  istituti  di  credito,  imprese
          assicurative  e  dei  settori   della   radiodiffusione   e
          dell'editoria). - 1. 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4. Nel  caso  di  operazioni  che  coinvolgono  imprese
          assicurative,  i  provvedimenti   dell'Autorita'   di   cui
          all'art. 10 sono adottati sentito il  parere  dell'Istituto
          per la vigilanza sulle assicurazioni private e  d'interesse
          collettivo (ISVAP), che si pronuncia  entro  trenta  giorni
          dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del
          provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita'
          di cui all'art. 10 puo' adottare il  provvedimento  di  sua
          competenza. 
              5. L'Autorita' di vigilanza sulle aziende  ed  istituti
          di  credito  puo'  altresi'  autorizzare,  per   un   tempo
          limitato, intese in  deroga  al  divieto  dell'art.  2  per
          esigenze di stabilita' del sistema monetario, tenendo conto
          dei  criteri  di   cui   all'art.   4,   comma   1.   Detta
          autorizzazione e' adottata d'intesa con l'Autorita' di  cui
          all'art.  10  che  valuta  se  l'intesa  comporti  o   meno
          l'eliminazione della concorrenza. 
              6. (Abrogato). 
              7. Fatto salvo quanto disposto  nei  commi  precedenti,
          allorche' l'intesa, l'abuso di  posizione  dominante  o  la
          concentrazione  riguardano  imprese  operanti  in   settori
          sottoposti alla vigilanza di piu'  autorita',  ciascuna  di
          esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. 
              8.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  cui  al  presente
          articolo  operano  secondo  le   procedure   previste   per
          l'Autorita' di cui all'art. 10. 
              9. Le disposizioni della presente legge in  materia  di
          concentrazione non costituiscono deroga alle norme  vigenti
          nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e
          dell'editoria.". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  19  del  gia'  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 19  (Autorizzazioni).  -  1.  La  Banca  d'Italia
          autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
          di partecipazioni rilevanti in una banca  e  in  ogni  caso
          l'acquisizione di azioni o  quote  di  banche  da  chiunque
          effettuata quando comporta, tenuto  conto  delle  azioni  o
          quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
          cento del capitale della banca rappresentato  da  azioni  o
          quote con diritto di voto. 
              2.  La  Banca  d'Italia  autorizza  preventivamente  le
          variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
          il superamento  dei  limiti  dalla  medesima  stabiliti  e,
          indipendentemente da  tali  limiti,  quando  le  variazioni
          comportano il controllo della banca stessa. 
              3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria
          anche per l'acquisizione del controllo di una societa'  che
          detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. 
              4. La Banca d'Italia  individua  i  soggetti  tenuti  a
          richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti
          dalle partecipazioni rilevanti spettano o  sono  attribuiti
          ad un soggetto diverso dal  titolare  delle  partecipazioni
          stesse. 
              5. La Banca d'Italia rilascia  l'autorizzazione  quando
          ricorrono condizioni atte a garantire una gestione  sana  e
          prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere  sospesa
          o revocata. 
              6.  I   soggetti   che,   anche   attraverso   societa'
          controllate,  svolgono  in   misura   rilevante   attivita'
          d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
          essere autorizzati ad acquisire  partecipazioni  quando  la
          quota dei diritti di  voto  complessivamente  detenuta  sia
          superiore al 15 per cento o quando ne  consegua,  comunque,
          il controllo della banca. A tali fini,  la  Banca  d'Italia
          individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. 
              7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione  in
          presenza di accordi, in qualsiasi forma  conclusi,  da  cui
          derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
          6, una rilevante concentrazione di potere per la  nomina  o
          la revoca della  maggioranza  degli  amministratori  o  dei
          componenti del consiglio di sorveglianza della banca,  tale
          da pregiudicare la gestione sana  e  prudente  della  banca
          stessa. 
              8.  Se  alle  operazioni  indicate  nei  commi  1  e  3
          partecipano soggetti appartenenti a  Stati  extracomunitari
          che non assicurano condizioni  di  reciprocita',  la  Banca
          d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  quale  il
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   puo'   vietare
          l'autorizzazione. 
              8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
          e il divieto  previsto  dal  comma  6  si  applicano  anche
          all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
          derivante da un contratto con la banca o  da  una  clausola
          del suo statuto. 
              9.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, emana  disposizioni  attuative  del
          presente articolo.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  6  della  gia'  citata
          legge n. 287 del 1990: 
                Art. 6. (Divieto delle operazioni  di  concentrazione
          restrittive  della  liberta'  di  concorrenza).  -  1.  Nei
          riguardi delle  operazioni  di  concentrazione  soggette  a
          comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta  se
          comportino  la  costituzione  o  il  rafforzamento  di  una
          posizione  dominante  sul  mercato  nazionale  in  modo  da
          eliminare o ridurre  in  modo  sostanziale  e  durevole  la
          concorrenza. Tale situazione deve essere  valutata  tenendo
          conto delle possibilita' di scelta dei  fornitori  e  degli
          utilizzatori, della posizione  sul  mercato  delle  imprese
          interessate,   del   loro    accesso    alle    fonti    di
          approvvigionamento  o  agli  sbocchi  di   mercato,   della
          struttura  dei  mercati,   della   situazione   competitiva
          dell'industria nazionale, delle  barriere  all'entrata  sul
          mercato  di  imprese  concorrenti,  nonche'  dell'andamento
          della domanda e dell'offerta  dei  prodotti  o  servizi  in
          questione. 
              2. L'Autorita',  al  termine  dell'istruttoria  di  cui
          all'art. 16,  comma  4,  quando  accerti  che  l'operazione
          comporta le  conseguenze  di  cui  al  comma  1,  vieta  la
          concentrazione ovvero l'autorizza  prescrivendo  le  misure
          necessarie ad impedire tali conseguenze.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 10  della  gia'  citata
          legge n. 287 del 1990: 
                "Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato). -  1.  E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza  e  del  mercato,  denominata  ai  fini   della
          presente legge Autorita', con sede in Roma. 
              2.  L'Autorita'  opera  in  piena   autonomia   e   con
          indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
          collegiale costituito dal presidente e da  quattro  membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di  notoria
          indipendenza che abbiano ricoperto incarichi  istituzionali
          di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri  sono
          scelti tra persone di notoria indipendenza da  individuarsi
          tra Magistrati del Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei
          conti o della Corte di cassazione, professori  universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti  da  settori  economici  dotate   di   alta   e
          riconosciuta professionalita'. 
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e  non  possono  essere  confermati.   Essi   non   possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale  o  di   consulenza,   ne'   possono   essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire altri uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura.  I
          dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per  l'intera
          durata del mandato. 
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche  amministrazioni  e  con  gli  enti  di   diritto
          pubblico, e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie  ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.  L'Autorita',  in  quanto   autorita'   nazionale
          competente per la tutela della concorrenza e  del  mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro, previa deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
          sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono  agli
          interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori,  il
          contraddittorio e la verbalizzazione. 
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale e l'ordinamento delle  carriere,  nonche'  quelle
          dirette a disciplinare la gestione delle spese  nei  limiti
          previsti  dalla  presente  legge,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
              7. L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese per il proprio funzionamento  nei  limiti  del  fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con unico capitolo, nello stato di previsione  della  spesa
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre dell'anno precedente a quello cui  il  bilancio
          si riferisce. Il contenuto e la struttura del  bilancio  di
          previsione, il  quale  deve  comunque  contenere  le  spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche  le  modalita'  per  le  eventuali   variazioni.   Il
          rendiconto della gestione finanziaria, approvato  entro  il
          30 aprile dell'anno successivo, e'  soggetto  al  controllo
          della  Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e   il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro  del
          tesoro,  sono  determinate  le  indennita'   spettanti   al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.".