Art. 20.
            (Coordinamento dell'attivita' delle Autorita)
   1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni   private   e   di  interesse  collettivo  (ISVAP),  la
Commissione  di  vigilanza  sui  fondi pensione (COVIP) e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca
indipendenza,  individuano  forme  di  coordinamento  per l'esercizio
delle  competenze  ad  essi  attribuite  anche  attraverso protocolli
d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di comitati di coordinamento.
   2.  Le  forme  di  coordinamento  di  cui  al comma 1 prevedono la
riunione delle Autorita' indicate nel medesimo comma almeno una volta
l'anno.