Art. 21.
                  (Collaborazione fra le Autorita)
   1.  La  Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorita'
garante  della  concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche
mediante  scambio  di  informazioni,  per agevolare l'esercizio delle
rispettive  funzioni. Le Autorita' non possono reciprocamente opporsi
il  segreto  d'ufficio.  Tutti  i dati, le informazioni e i documenti
comunque  comunicati  da  una  ad  altra  Autorita', anche attraverso
l'inserimento  in  archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti
al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per
l'Autorita' che li ha prodotti o acquisiti per prima.