Art. 22.
                      (Collaborazione da parte
                 del Corpo della guardia di finanza)
   1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva,
le  Autorita'  di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione
alle specifiche finalita' degli accertamenti, del Corpo della guardia
di   finanza,  che  agisce  con  i  poteri  ad  esso  attribuiti  per
l'accertamento  dell'imposta  sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi,  utilizzando  strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
   2.  Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo
della  guardia  di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal
comma  1  sono  coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio
comunicati esclusivamente alle Autorita' competenti.