Art. 22. (Collaborazione da parte del Corpo della guardia di finanza) 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorita' di cui all'articolo 20 possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono senza indugio comunicati esclusivamente alle Autorita' competenti.