Art. 26.
         Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami
  1.  La  valutazione  dei titoli ai fini dei concorsi previsti dagli
articoli  13,  14,  20,  21,  23  e  24  deve  porre  in  evidenza la
professionalita' del magistrato.
  2.  Ai  fini  della  valutazione  di  cui al comma 1, si deve tener
conto,  in  via  prevalente,  della attivita' prestata dal magistrato
nell'ambito  delle  sue funzioni giudiziarie, denotata dal numero dei
provvedimenti   emessi,   dalla   rilevanza   e   complessita'  delle
fattispecie  esaminate  e  delle  questioni  giuridiche  trattate, da
verificare  anche  mediante  esame  a  campione,  effettuato  tramite
sorteggio,   dei   provvedimenti   medesimi,  nonche'  dall'eventuale
autorelazione  e dagli esiti dei provvedimenti nelle ulteriori fasi e
gradi  di  giudizio.  Nella  valutazione delle risultanze statistiche
relative  al  lavoro svolto, si deve tener conto specificamente della
sede  dell'ufficio  cui  il  magistrato e' stato assegnato, con esame
comparativo  rispetto  alle  statistiche  medie nazionali nonche' dei
magistrati  in servizio presso lo stesso ufficio. La professionalita'
del  magistrato  e'  altresi'  desunta dalle pubblicazioni di studi e
ricerche  scientificamente  apprezzabili  su  argomenti  di carattere
giuridico,   nonche'   da  titoli  di  studio  oda  ulteriori  titoli
attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali.
  3.   E'  utilizzato  ogni  mezzo  idoneo  a  mantenere  l'anonimato
dell'estensore del provvedimento o dell'autore della pubblicazione.
  4. Nei concorsi per titoli ed esami si procede alla valutazione dei
titoli  solamente  in caso di esito positivo della prova di esame. La
valutazione  dei  titoli  deve incidere nella misura del 50 per cento
sulla  formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto
l'ordine di graduatoria.
  5.  Nella  valutazione  dei  titoli ai fini dell'assegnazione delle
funzioni  di  sostituto  procuratore  presso  la  Direzione nazionale
antimafia   resta   fermo   quanto   previsto  in  via  preferenziale
dall'articolo  76-bis,  quarto comma, dell'ordinamento giudiziario di
cui   al   regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
modificazioni.
  6.  Le  prove  scritte  dei concorsi per titoli ed esami, svolte in
modo  da  assicurare  l'anonimato  del  candidato,  consistono  nella
risoluzione   di  uno  o  piu'  casi  pratici,  aventi  carattere  di
complessita'  e  implicanti  la  risoluzione  di una o piu' rilevanti
questioni processuali relative alle funzioni richieste.
  7.  Le  prove orali dei concorsi di cui al comma 6 consistono nella
discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta.
  8. I magistrati che, prima dell'espletamento di uno dei concorsi di
cui  all'articolo  12,  hanno ricevuto l'applicazione di una sanzione
disciplinare  superiore  all'ammonimento,  sono  ammessi  ai medesimi
concorsi  dopo  il  maggior  numero di anni specificatamente indicato
nella    sentenza   disciplinare   definitiva.   Detto   periodo   di
maggiorazione  temporale  non  puo' essere, comunque, inferiore a due
ne'   superiore   a   quattro   anni,   rispetto  a  quanto  previsto
dall'articolo 12, commi 3, 4 e 5, e dal capo VIII.
 
          Nota all'art. 26:
              - Il  testo  dell'art.  76-bis del citato regio decreto
          30 gennaio 1941, n. l2, e' il seguente:
              "Art.   76-bis  (Procuratore  nazionale  antimafia).  -
          1. Nell'ambito  della  procura  generale presso la Corte di
          cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia.
              2.   Alla   Direzione  e'  preposto  un  magistrato  di
          cassazione,  scelto  tra  coloro che hanno svolto anche non
          continuativamente,  per  un  periodo  non inferiore a dieci
          anni,  funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore,
          sulla    base    di    specifiche   attitudini,   capacita'
          organizzative    ed   esperienze   nella   trattazione   di
          procedimenti   relativi   alla   criminalita'  organizzata.
          L'anzianita'  nel  ruolo  puo'  essere  valutata  solo  ove
          risultino equivalenti i requisiti professionali.
              3.  Alla  nomina del procuratore nazionale antimafia si
          provvede  con  la  procedura  prevista  dall'art. 11, terzo
          comma,  della  legge  24 marzo  1958, n. 195. L'incarico ha
          durata  di  quattro  anni  e puo' essere rinnovato una sola
          volta.
              4.   Alla  Direzione  sono  addetti,  quali  sostituti,
          magistrati  con funzione di magistrati di Corte di appello,
          nominati  sulla base di specifiche attitudini ed esperienze
          nella    trattazione    di   procedimenti   relativi   alla
          criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio
          superiore   della   magistratura,  sentito  il  procuratore
          nazionale  antimafia.  Il  procuratore  nazionale antimafia
          designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le
          funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto.
              5.  Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo
          puo'  essere  valutata  solo  ove  risultino  equivalenti i
          requisiti professionali.
              6.  Al  procuratore nazionale antimafia sono attribuite
          le  funzioni  previste  dall'art.  371-bis  del  codice  di
          procedura penale.
              6-bis.   Prima  della  nomina  disposta  dal  Consiglio
          superiore   della  magistratura,  il  procuratore  generale
          presso  la  Corte  di cassazione applica, quale procuratore
          nazionale  antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca
          dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2.".