Art. 27.
                         Corsi di formazione
  1. La valutazione conseguita all'esito dei corsi di formazione alle
funzioni  di  secondo  grado  e  alle funzioni di legittimita' ha una
validita'  di  sette  anni,  salva  la  facolta' per il magistrato di
partecipare in detto periodo ad un nuovo corso.